Il convenuto è il destinatario finale delle richieste dell'attore, da attuarsi mediante il provvedimento del giudice (la diade attore/convenuto è analoga a quella ricorrente/resistente, con la preliminare differenza formale nel tipo di atto che avvia il giudizio: nel primo caso atto di citazione alla parte, nel secondo ricorso al giudice competente).
Egli è parte essenziale del processo: il giudice non può decidere su alcuna domanda dell'attore senza aver verificato la regolare citazione e comparsa del convenuto (principio del contraddittorio,
La categoria ha la funzione di comporre in modo organico più poteri processuali, spesso ponendo agli stessi limiti modali e/o temporali.