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Misure cautelari Personali
Arresti domiciliari
di Avv. e Giornalista pubblicista Paolo Grillo
La misura cautelare custodiale degli arresti domiciliari, prevista dall'art. 284 c.p.p. , consiste nella prescrizione, applicata all'indagato/imputato, di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura ovvero, infine, da una casa famiglia. Come tutte le misure cautelari custodiali, il tempo trascorso agli arresti domiciliari viene, in caso di condanna definitiva, detratto dalla pena finale (c.d. presofferto). L'equiparazione degli arresti domiciliari alla custodia cautelare in carcere, sotto questo aspetto, si rinviene normativamente nel comma 5 dell'art. 284 c.p.p. . Sotto il profilo strettamente operativo, all'atto dell'applicazione della misura – si procede con ordinanza – il giudice della cautela può prescrivere specifiche modalità con le quali la stessa deve essere eseguita e, in particolare, ai sensi del comma 2 dell'art. 284 c.p.p. , può essere stabilito il divieto per il soggetto sottoposto alla misura di comunicare con qualsiasi mezzo con persone diverse da quelle che con lo stesso coabitano o che lo assistono. Per derogare a detti limiti occorrerà, nella prassi concreta, che il giudice autorizzi, su specifica istanza di parte, l'accesso di terzi soggetti e disciplini eventualmente tempi, modi ovvero occasioni in cui ciò possa avvenire.
L'applicazione della misura deve essere calibrata anche tenendo conto della tutela dell'eventuale persona offesa dal reato, così come disposto dall'art. 284, comma 1 bis, c.p.p. , mentre, a norma del successivo comma 1 ter, non è possibile dare luogo agli arresti domiciliari in un immobile occupato abusivamente. L'effettuazione dei controlli sul rispetto delle prescrizioni e dei divieti accessori alla misura cautelare della custodia domiciliare è demandata alla polizia giudiziaria o, comunque, al pubblico ministero.
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