
Il fermo di indiziato di delitto trova la sua disciplina negli
- la ricorrenza di specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, fanno propendere per la sussistenza del pericolo che questi possa darsi alla fuga;
- l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza;
- la commissione di un fatto di reato per il quale è prevista la pena dell'ergastolo o della revlusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni;
- la commissione di un delitto concernente le armi da guerra, gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.
Come nel caso dell'arresto, anche il fermo non costituisce autonomo titolo detentivo e, in quanto misura pre-cautelare, richiede la sua convalida. Va da sé che allo stesso si procede in vista, o nella prospettiva processuale accusatoria, di chiedere ed ottenere l'emissione di una misura cautelare da parte del giudice. Non essendo espressamente escluso dalla normativa di riferimento, il fermo può applicarsi anche nel caso in cui si stia procedendo per delitti colposi o per delitti non giunti a consumazione (quindi arrestatisi alla fase del tentativo).