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Procedimenti speciali
Patteggiamento
di Avv. e Giornalista pubblicista Paolo Grillo
Il patteggiamento – denominazione atecnica dell'applicazione della pena su richiesta delle parti – costituisce un rito alternativo caratterizzato da un elevatissimo tasso di negozialità disciplinato dagli artt. 444 e segg. c.p.p. . Esso consisiste in un accordo, raggiunto dalla pubblica accusa con l'imputato, finalizzato a definire un procedimento penale con l'applicazione concordata di un trattamento sanzionatorio. La sua scelta comporta l'elisione sia della fase dell'udienza preliminare, che quella dibattimentale. Si manifesta in tutta la sua evidenza la finalità che il legislatore ha inteso perseguire concependo un simile rito: deflazionare il contenzioso e limitare l'impugnazione della relativa decisione stabilendo una serie di preclusioni controbilanciate da numerosi incentivi premiali per chi vi acceda. Più volte rimodellato dalle numerose novellazioni che hanno interessato il codice di rito, nella sua veste attuale comporta l'applicazione da parte del giudice e su concorde richiesta del p.m. e dell'imputato, di una pena pecuniaria, di una sanzione sostitutiva o detentiva diminuita fino a un terzo quando quest'ultima, tenuto conto delle circostanze, non superi gli anni cinque soli o congiunti a pena pecuniaria. Come per il rito abbreviato, così anche per il patteggiamento la sede processuale elettiva è rappresentata dall'udienza preliminare, crocevia delle scelte di rito alternativo. Per quei procedimenti che ne sono privi (ad. es. quelli a citazione diretta), la soglia della preclusione è individuata nell'esaurimento delle questioni preliminari. Può accedersi al patteggiamento sin dalla fase delle indagini preliminari o in seguito alla notificazione del decreto di giudizio immediato o del decreto penale di condanna. Anche in sede di giudizio direttissimo è consentito accedere al rito negoziale in esame.
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