Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
Crisi d'impresa Disposizioni e principi generali
Ambito di applicazione e definizioni
di Centro studi fiscale Seac
Ambito di applicazione

Conformemente al principio, consacrato dalla L. Delega n. 155/2017, per il quale ogni categoria di debitore, a prescindere dalla qualifica e dall'attività esercitata, deve poter essere assoggettata ai procedimenti di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza, con la sola esclusione degli enti pubblici, l'art. 1, CCI, nel definire l'ambito soggettivo di applicazione del Codice, stabilisce che:

citazione

"Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici."

Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di:

  • amministrazione straordinaria delle grandi imprese; se, però, la crisi o l'insolvenza di tali imprese non sono disciplinate in via esclusiva, rimangono applicabili anche le procedure ordinarie regolate dal Codice della crisi;
  • liquidazione coatta amministrativa ex art. 293, CCI;
  • crisi d'impresa delle società pubbliche.
Definizioni
L'art. 2, CCI, fornisce alcune definizioni, specificando a livello terminologico una serie di concetti che hanno una certa ricorrenza nel corpo del CCI
Documenti correlati
Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?