Conformemente al principio, consacrato dalla
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"Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici." |
Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di:
- amministrazione straordinaria delle grandi imprese; se, però, la crisi o l'insolvenza di tali imprese non sono disciplinate in via esclusiva, rimangono applicabili anche le procedure ordinarie regolate dal Codice della crisi;
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liquidazione coatta amministrativa
ex art. 293, CCI ; - crisi d'impresa delle società pubbliche.