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Crisi d'impresa Disposizioni e principi generali
Ambito di applicazione e definizioni
di Centro studi fiscale Seac
Ambito di applicazione

Conformemente al principio, consacrato dalla Legge n. 155/2017, per il quale ogni categoria di debitore, a prescindere dalla qualifica e dall'attività esercitata, deve poter essere assoggettata ai procedimenti di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza, con la sola esclusione degli enti pubblici, l'art. 1, CCI, nel definire l'ambito soggettivo di applicazione del Codice, stabilisce che: 

citazione

"Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici."

Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di:

  • amministrazione straordinaria delle grandi imprese; se, però, la crisi o l'insolvenza di tali imprese non sono disciplinate in via esclusiva, rimangono applicabili anche le procedure ordinarie regolate dal Codice della crisi;
  • liquidazione coatta amministrativa ex art. 293, CCI;
  • crisi d'impresa delle società pubbliche.
Definizioni
L'art. 2, CCI, fornisce alcune definizioni, specificando a livello terminologico una serie di concetti che hanno una certa ricorrenza nel corpo del CCI.  
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