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21 giugno 2021 N. 47 - Circolazione stradale
Eccesso di velocità e taratura dell’autovelox: quando la sanzione è illegittima?

Ricevo una multa per eccesso di velocità riconducibile ad un autovelox posizionato su una strada a scorrimento su cui ho viaggiato poco tempo fa. La velocità rilevata è di poco superiore al limite consentito, dunque mi sorge spontaneo un dubbio: potrebbe essere stato l'autovelox a sbagliare? Chi mi assicura che lo strumento funzioni correttamente? Basta il verbale a certificarne il funzionamento? E come si verifica la taratura dell'autovelox?

di La Redazione

Premessa

Il sistema maggiormente diffuso per il rilevamento della velocità dei veicoli su strada è l'autovelox, il quale indica una gamma di dispositivi elettronici e digitali di precisione in grado di acquisire informazioni in pochi millesimi di secondo. Oltre all'autovelox, le Forze dell'ordine utilizzano altri dispositivi per rilevare il superamento dei limiti di velocità consentiti, tra i quali i più diffusi sono il tutor e il telelaser.
Proprio a causa della precisione necessaria ai fini del corretto utilizzo dei dispositivi è necessario che essi vengano periodicamente verificati, con l'obiettivo di provare che la capacità di rilevazione sia rimasta nel tempo inalterata. Tale verifica prende il nome di taratura e deve essere affidata a ditte specializzate del settore che attestano i risultati mediante apposito documento. Altra procedura a cui vanno sottoposti gli strumenti di rilevazione della velocità è quella di omologazione che, a differenza della taratura, va effettuata una volta soltanto.
Detto ciò, si ricompone il quadro normativo in materia e si illustra come la giurisprudenza abbia posto l'accento sulla necessità non solo di tarare i suddetti dispositivi periodicamente, ma anche di riportarne gli estremi nel verbale di accertamento del superamento dei limiti di velocità. In caso contrario, infatti, la sanzione sarà illegittima ed il verbale dovrà essere annullato. 

Il quadro normativo

Il Codice della strada sancisce all'art. 142 i «Limiti di velocità», disponendo, in via generale, che la velocità massima non può superare:

precisazione

  • I 130 km/h per le autostrade;
  • I 110 km/h per le strade extraurbane principali;
  • I 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali;
  • I 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la facoltà di elevare tale limite a 70 km/h nelle strade che presentano caratteristiche funzionali e costruttive tali da consentirlo.

Chi supera i suddetti limiti di velocità è sanzionato sulla base di quanto previsto dai commi 7 ss. come segue:

precisazione

  • Limite massimo superato di non oltre 10 km/h: multa da 42 a 173euro;
  • Chi supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h il limite massimo consentito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 173 a 694euro;
  • Chi supera di oltre 40 km/h e di non oltre 60 km/h il limite consentito è soggetto ad una sanzione che va dai 543 ai 2170euro, da cui consegue anche la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi;
  • Chi supera di oltre 60 km/h il limite di velocità massimo previsto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 845 a 3382euro e alla sospensione della patente da 6 a 12 mesi.

Ciò posto, al comma 6 della stessa disposizione è previsto che 

legislazione

«Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento».

Mentre al comma seguente si dispone quanto segue:

legislazione

«Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno».

L'obiettivo della normativa è quello di garantire la sicurezza della circolazione, il che non significa che sia sempre possibile installare un autovelox sulle strade, poiché per fare ciò è comunque necessario un provvedimento di autorizzazione. Esso, infatti, individuerà le strade a scorrimento su cui sarà possibile installare un dispositivo di rilevazione della velocità (le quali sono caratterizzate da alcuni elementi strutturali minimi, quali la banchina pavimentata a destra, il marciapiede e le apposite aree di sosta o fasce laterali estranee alla carreggiata, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. d), c.d.s.), sulla base dei seguenti indici: tasso di incidentalità, condizioni strutturali e plano-altimetriche e traffico della strada (art. 4, D.L. n. 121/2002).
Una volta delineati i fondamenti normativi della materia se ne deve, però, evidenziare una falla: non è prevista alcuna obbligatorietà periodica di tarare gli autovelox. A ciò ha posto rimedio prima di tutti la Corte Costituzionale, come si vedrà a breve, e poi i diversi decreti e pareri ministeriali che hanno completato il quadro normativo di riferimento, dettando alcune regole generali che possono così riassumersi:

precisazione

  • Il dispositivo deve essere dotato di omologazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), procedura che integra una verifica che va espletata al momento del primo utilizzo e che non deve essere più ripetuta, a differenza della taratura;
  • L'autovelox deve essere segnalato adeguatamente attraverso cartelli stradali o segnali luminosi. Nello specifico, tra il segnale stradale e l'autovelox deve intercorrere una distanza compresa tra 1 e 4 km;
  • L'installazione del dispositivo è legittima solo quando autorizzata e collocata nel luogo individuato dal provvedimento.

La taratura dell’autovelox

Una cosa è chiara: il cittadino può verificare se l'autovelox è stato sottoposto a taratura attraverso il verbale che contiene la contestazione dell'infrazione, il quale dovrà indicare la data dell'ultima taratura effettuata. Ma ogni quanto va effettuata la procedura?
Con la sentenza n. 113/2015 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 45 c.d.s. nella parte in cui non prevedeva che tutti gli strumenti impiegati nell'accertamento della violazione dei limiti di velocità dovessero essere sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Ciò si spiega poiché tali strumenti sono soggetti a variazioni delle caratteristiche e, dunque, dei valori misurati per via dell'invecchiamento delle loro componenti e di altre circostanze, tra le quali vi sono urti, vibrazioni, variazioni termiche e meccaniche.
La periodicità con cui vanno espletate le procedure di taratura ha cadenza annuale.
A tal proposito, il MIT ha specificato che non tutti gli strumenti dovranno essere controllati in un autodromo fino alla velocità di 230 km/h, come precedentemente stabilito, ma per quelli che saranno normalmente impiegati in città o in strade con un limite massimo di 50, 70 e 90 km/h basterà provare l'efficacia elettronica del misuratore fino a 120, 140 o 160 km/h, ovvero incrementando di 70 km/h il limite di velocità da verificare.
La taratura deve essere effettuata da soggetti privati tenuti a compilare apposito certificato, il quale verrà custodito dalla Pubblica Amministrazione ed esibito al cittadino qualora ne faccia richiesta prima di sollevare eventuale ricorso al giudice di pace per annullare la multa ricevuta.
Per dimostrare la validità della sanzione, l'Amministrazione non solo dovrà provare che l'apparecchio sia stato tarato almeno una volta all'anno, ma dovrà altresì dimostrare che la stessa procedura sia stata espletata presso un centro ACCREDIA, il quale costituisce l'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento, oppure presso lo stesso costruttore, sempre che esso sia abilitato alla certificazione di qualità aziendale in base alle norme ISO 9001/2000. In tal senso, con decreto del 13 giugno 2017 il MIT ha disposto che

legislazione

«Le verifiche iniziali e periodiche di taratura devono essere eseguite, con emissione di certificato di taratura, da soggetti che operano in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISOIEC 17025:2005 (e future revisioni) come laboratori di taratura, accreditati da ACCREDIA o da altri organismi di Accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento».

Inoltre, è essenziale specificare che non basta effettuare la taratura almeno una volta all'anno, così come non basta che i verbali della stessa siano posti a disposizione del cittadino che ne faccia richiesta, ma è altresì necessario che la sanzione indichi espressamente la data dell'ultimo controllo effettuato sul dispositivo, in quanto non può gravare sul cittadino l'onere di effettuare una verifica di tal genere presso i pubblici uffici.
In sostanza, per ottenere l'annullamento di una multa per eccesso di velocità sarà necessario:

precisazione

  • Verificare che il verbale contenga la data di prima omologazione e di ultima taratura;
  • Controllare che la taratura sia stata effettivamente eseguita;
  • Qualora non fosse stata eseguita, il cittadino potrà contestare l'omessa taratura ovvero l'omessa indicazione della stessa sul verbale.

L’orientamento della giurisprudenza

Copiosa è la giurisprudenza in materia di illegittimità della sanzione per la mancata indicazione degli estremi di riferimento di taratura nel verbale di accertamento dell'infrazione stradale, evidenziando che la semplice dicitura «la violazione era stata rilevata a mezzo apparecchiatura autovelox debitamente omologata e revisionata» non è sufficiente per provare l'effettiva taratura dell'apparecchio.
La taratura dell'autovelox è nel mirino, ad esempio, della recente sentenza n. 1608/2021, con la quale la Corte di Cassazione ha annullato la multa per eccesso di velocità inflitta al ricorrente poiché la certificazione di taratura dell'autovelox era stata rilasciata dalla società costruttrice di cui non era stato specificato il possesso dell'abilitazione alla certificazione di qualità aziendale in base alle norme ISO 9001/2000, la quale è indispensabile per la validità delle multe.
Tale orientamento, ormai consolidato, è ribadito anche nell'ordinanza n. 14109/2021, nella quale la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto:

giurisprudenza

«deve ritenersi sempre e comunque necessario l'intervento degli organi di polizia locale nell'espletamento del procedimento di accertamento e contestazione dell'infrazione al C.d.S. per violazione dei limiti di velocità, procedimento che -atteso il carattere pubblicistico e la sua rilevanza- non può essere assolutamente fatto oggetto di una assoluta privatizzazione a società private noleggiatrici delle apparecchiature di rilevazione automatica della velocità».

Con tale pronuncia gli Ermellini hanno dichiarato illegittimo il verbale di accertamento del superamento della velocità consentita non solo per la mancata prova della taratura del dispositivo, non sussistendo la certificazione dell'apposito ente, ma anche a causa dell'assenza dell'intervento da parte degli organi di polizia locale nel procedimento di accertamento e contestazione dell'infrazione.

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