
Il D.P.R. n. 309/1990 disciplina agli artt. 73 e 75 le condotte di spaccio e detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti. Mentre la prima integra una fattispecie di reato, la seconda è stata nel corso del tempo depenalizzata, essendo attualmente soggetta all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste. In tema di uso personale di sostanze stupefacenti, poi, si è espressa la Corte di Cassazione con un'importante pronuncia in tema di coltivazione domestica di piante da stupefacenti destinate all'utilizzo esclusivamente personale, chiarendo che tale condotta non configura reato. Di seguito si esamina la questione da vicino, nell'ottica di distinguere la detenzione di droghe per spaccio o per uso personale.
Premessa
Il dibattito pubblico vertente sul trattamento sanzionatorio riservato al mero consumatore di sostanze stupefacenti iniziò con l'avvento del