Lo spazio minimo da riconoscere a ciascun detenuto all'interno della singola cella è pari a 3 m², su tale dato non sussistono dubbi. I contrasti sono sorti in relazione alle modalità di calcolo dello spazio minimo concesso, soprattutto dopo l'introduzione dell'art. 35-ter ord. pen. che tutela tutti coloro che sono stati sottoposti a condizioni detentive non conformi all'art. 3 CEDU. Ora, il fattore spaziale non ha costituito da sempre elemento centrale ai fini della valutazione dell'effettiva violazione dell'art. 3, dunque si ricostruisce il percorso giurisprudenziale che ha portato alla pronuncia delle SS. UU. n. 6551/2021 che ha finalmente fornito chiare indicazioni in tema di calcolo dello spazio minimo del singolo all'interno della cella e di influenza dei cd. fattori compensativi nella valutazione circa l'effettiva violazione dell'art. 3 CEDU.
Premessa
La questione relativa al calcolo della superficie minima detentiva è stata a lungo oggetto di diversi contrasti giurisprudenziali in ambito nazionale ed europeo. In tal senso, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione si sono espresse di recente enunciando due...