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12 ottobre 2021 N. 90 - Lavoro e previdenza sociale
Controllo a distanza e licenziamento: legittimo l'utilizzo dei controlli tecnologici e delle telecamere di sicurezza
La pervasività della tecnologia nella maggior parte dei luoghi di lavoro richiede l'adozione di idonee misure per tutelare i beni aziendali, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 4 Legge n. 300/1970. Il datore di lavoro per finalizzare la tutela del patrimonio aziendale e la continuità delle attività imprenditoriali, adottando pure adeguate misure di disaster recovery, può svolgere due tipologie di controlli, e in particolare:
- quelli rivolti alla generalità dei dipendenti per la tutela del patrimonio aziendale, per esigenze organizzative e produttive o per la sicurezza del lavoro: tali controlli richiedono un accordo collettivo stipulato con le rappresentanze sindacali oppure la preventiva autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro;
- quelli necessitati dalla commissione di illeciti, svolti successivamente all'insorgere di un sospetto e finalizzati ad un eventuale procedimento disciplinare: in questo caso non è necessaria alcuna autorizzazione purché sussista il bilanciamento tra le esigenze di protezione dei beni aziendali e la tutela della dignità e riservatezza del lavoratore.
Qualora nello svolgimento dei controlli emergano comportamenti disciplinarmente rilevanti tenuti dai dipendenti è opportuno valutare l'adozione di provvedimenti disciplinari, purché le prove raccolte e i dati trattati siano stati lecitamente appresi.
di Avv. David Satta Mazzone
Premessa
Il massiccio utilizzo dellosmart working dal mese di Marzo del 2020 in poi ha fomentato il dibattito sul tema del controllo a distanza dei lavoratori, questione sempre attuale sin dalla promulgazione dello Statuto dei lavoratori. L'attuale formulazione dell'art. 4 Legge n. 300/1970...
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