
Sul piano normativo, una delle principali novità apportate dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza è costituita dall'introduzione nell'ordinamento della definizione di “crisi”, che l'articolo 2, comma 1, let. a), CCI, definisce come “lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”, distinguendola, sia sotto il profilo temporale sia dei possibili rimedi, dalla già nota definizione di “insolvenza”, da sempre presente nel diritto fallimentare.
Diviene pertanto fondamentale, per l'imprenditore, l'istituzione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili che consentano la tempestiva rilevazione dello stato di crisi (c.d. early warning) ai fini dell'adozione di idonei strumenti finalizzati al suo superamento e al recupero della continuità aziendale.
Tutto ciò sarà possibile soltanto se accompagnato da una nuova visione dell'andamento aziendale, orientata in proiezione futura (c.d. forward looking) e fondata principalmente sul costante e continuo monitoraggio dell'adeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni in scadenza nei dodici mesi successivi.
La stima dei flussi di cassa prospettici ed il confronto con le obbligazioni in scadenza nei successivi dodici mesi richiedono l'utilizzo di strumenti prognostici innovativi e talvolta finanche sofisticati, che permettano la misurazione attendibile dell'andamento della gestione e l'indagine appropriata sulla sua prevedibile evoluzione.
L'introduzione nel nostro ordinamento del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza costituisce, senza dubbio, una rilevante innovazione nei principi di corretta gestione delle imprese e negli schemi di comportamento da adottare di fronte a situazioni aziendali...