
Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza prevedeva, già nella sua versione originaria, meccanismi di allerta e di segnalazione dell'esistenza di situazioni di crisi aziendale. Dopo le modifiche introdotte con il recente D.Lgs. 83/2022, il sistema di segnalazioni per l'anticipata emersione della crisi inizialmente delineato è stato significativamente rivisto.
La disciplina è ora contenuta nei nuovi articoli da 25-octies a 25-decies e prevede che gli organi di controllo societari, taluni creditori pubblici “qualificati” e il sistema bancario segnalino le situazioni nelle quali l'andamento aziendale o l'entità del debito inducano a ritenere l'esistenza di uno stato di crisi da affrontare con tempestività, adottando senza ritardo gli strumenti più idonei ed appropriati per il suo superamento.
Rispetto alla formulazione iniziale, peraltro, sorprende la scelta del Legislatore, in sede di stesura definitiva del testo, di escludere il revisore e la società di revisione dal novero dei soggetti chiamati all'obbligo di segnalazione. Circostanza, quest'ultima, che rischia di depotenziare l'intero impianto di contrasto alla crisi e di prevenzione delle insolvenze delineato dalla riforma.
L'originario impianto del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (