Collocato all'art. 44 CCI il concordato preventivo rappresenta lo strumento negoziale concorsuale (benché la riforma l'abbia privatizzato nelle modalità di gestione e proposta) ultimo in mano al debitore, quale ultima alternativa – dopo l'eventuale proposizione di altri strumenti di definizione della crisi sia di natura privatistica (leggasi composizione negoziale della crisi d'impresa) che concorsuali (piani omologati, accordi di ristrutturazione) alla liquidazione giudiziale.
È con il concordato che si incontra la proposta solutoria del debitore con la pretesa del ceto creditorio, che esprime la propria volontà secondo le regole del principio di maggioranza. Rappresenta oggi uno strumento duttile e flessibile nelle mani del debitore, che può strutturarlo e definirlo nelle modalità più libere seppur nel rispetto dei valori (art. 84 e 112 CCI).
Il debitore può depositare una domanda di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi nelle forme e nei modi di cui all'