
Sono ben 3 le proposte di legge attualmente sotto esame della Commissione Lavoro presso la Camera (A.C. 142, A.C. 1000 e A.C. 1505). Settimana corta o riduzione dell'orario di lavoro sono le possibilità contemplate, in cambio di sgravi contributivi concessi al datore di lavoro. Ma chi potrà beneficiare della riduzione oraria? Quali sono i benefici specifici per i datori di lavoro che vi acconsentono? Ma soprattutto, come verrà gestita la rimodulazione dell'orario di lavoro? Di seguito tutti i dettagli.
Premessa
La proposta di ridurre l'orario di lavoro e di introdurre la settimana corta inizia a farsi spazio in Parlamento: giovedì 4 aprile 2024 è stato infatti avviato l'esame delle proposte di legge dell'opposizione in sede referente presso la Commissione Lavoro della Camera.
Si tratta nello specifico di tre proposte di legge:
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Attualmente, l'
Tutte e tre le proposte mirano ad introdurre disposizioni volte a ridurre tale numero offrendo ai datori di lavoro la possibilità di beneficiare di alcune agevolazioni contributive commisurate alla riduzione applicata.
Chi può beneficiare della riduzione dell’orario di lavoro?
Non tutti. Se le proposte di legge C. 1000 e C. 1505 affidano l'argomento ai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale ovvero alle loro articolazioni territoriali o aziendali e tra imprese e organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la proposta C. 142 scende più nel dettaglio.
Essa infatti prevede che le disposizioni possono applicarsi a tutti i settori di attività pubblici e privati, ma allo stesso possono non applicarsi alle seguenti categorie:
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Resta invece in ogni caso esclusa l'applicazione delle disposizioni contenute nella proposta di legge C. 142 per:
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Oggetto delle singole proposte di legge: come viene rimodulato l’orario di lavoro?
1. A.C. 142
La proposta affida ai contratti collettivi il compito di prevedere una riduzione dell'orario legale di lavoro per giungere dal 1° gennaio 2023 (termine che deve essere aggiornato) ad un orario medio settimanale di 34 ore effettive, a parità di retribuzione.
Tale monte ore può subire un'ulteriore riduzione in caso di lavori usuranti, potendo la contrattazione collettiva giungere ad una riduzione pari ad almeno altre 5 ore a settimana. Con apposito decreto ministeriale, poi, sarà possibile individuare altre attività pericolose, insalubri e usuranti cui applicare l'ulteriore riduzione dell'orario di lavoro.
Vanno poi stabiliti i limiti massimi di durata della settimana di lavoro in determinate circostanze, prevedendo che
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L'A.C. 142 interviene anche in materia di ferie, riposi, lavoro notturno e straordinario, delineando una disciplina in parte diversa rispetto a quella contenuta nel
È previsto, in particolare, che:
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Non finisce qui, poiché l'A.C. 142 contiene anche delle disposizioni riguardanti la possibilità per i contratti collettivi di introdurre strumenti di flessibilità degli orari di lavoro, stabilendo dei criteri ai fini della modulazione degli orari mensili, semestrali e annuali. Nello specifico, i contratti collettivi possono prevedere:
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Infine, la medesima proposta di legge regolamenta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo ridotto. Dopo almeno 2 anni di rapporto di lavoro a tempo ridotto, datore di lavoro e lavoratore possono pattuire il ripristino del precedente orario a tempo pieno, in forma scritta a pena di nullità.
Va precisato che ai sensi della nuova proposta deve essere data la priorità ai soggetti che:
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Ai medesimi soggetti viene riconosciuta la stessa riduzione delle aliquote contributive prevista per i datori di lavoro in caso di riduzione dell'orario di lavoro.
2. A.C. 1000
La seconda proposta di legge riconosce la possibilità per organizzazioni sindacali di lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e alle loro articolazioni territoriali o aziendali di stipulare contratti specifici ai fini della riduzione fino a 32 ore settimanali dell'orario normale di lavoro a parità di retribuzione.
La riduzione può riguardare l'orario giornaliero o il numero delle giornate lavorative settimanali, fino a 4 giornate e, in tal caso, le ore lavorative giornaliere che superano le 8 ordinarie non sono considerate lavoro straordinario.
Novità interessante riguarda la possibilità di richiedere comunque la riduzione dell'orario lavorativo pur in assenza del contratto collettivo: è previsto infatti che almeno il 20% dei dipendenti dell'impresa o dell'unità produttiva ovvero il datore di lavoro possano presentare una proposta di contratto di riduzione dell'orario fino a 32 ore settimanali (sempre a parità di retribuzione) recandone le modalità di attuazione. Entro 90 giorni dalla presentazione, la proposta è sottoposta a referendum che si intende approvato se si esprime a favore la maggioranza dei dipendenti o, ancora, se il datore dichiara il proprio assenso entro 30 giorni dallo svolgimento del referendum. Qualora invece la proposta non passi, essa può essere ripresentata, ma non prima di 180 giorni.
3. A.C. 1505
La terza proposta sceglie, invece, di incrementare il Fondo nuove competenze di un importo pari a 100 milioni per il 2024 e a 200 milioni per il 2025 e per il 2026, proprio allo scopo di agevolare la sottoscrizione di contratti collettivi volti a definire modelli organizzativi che sperimentino la progressiva riduzione dell'orario di lavoro. Anche in tal caso, la retribuzione resterà invariata.
In tal caso, il Fondo assumerà una nuova denominazione e si chiamerà Fondo Nuove Competenze, Riduzione dell'orario di lavoro e Nuove forme di prestazione lavorativa.
Agevolazioni contributive per il datore di lavoro
Come accennato sopra, il datore di lavoro potrà giovarsi di alcune agevolazioni contributive laddove acconsenta alla riduzione dell'orario di lavoro. Vediamo cosa prevedono in merito le singole proposte di legge.
A.C. 142 |
È prevista l'erogazione di un contributo e la rimodulazione delle aliquote contributive:
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A.C. 1000 | Viene riconosciuto in via sperimentale per gli anni 2024, 2025 e 2026 e per la quota che corrisponde alla riduzione del normale orario di lavoro un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assicurativi a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 8mila euro all'anno riparametrati e applicati su base mensile, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero può essere riconosciuto anche insieme ad altri incentivi riconosciuti per le assunzioni entro l'importo della contribuzione effettivamente dovuta per ogni lavoratore assunto. Esso è riconosciuto per una durata che non supera i 24 mesi per i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (o in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato) e per 18 mesi in caso di lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato. |
A.C. 1505 | Con riferimento ai contratti di lavoro dipendente cui si applica la riduzione dell'orario di lavoro, è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei contributi complessivi dovuti dal datore di lavoro. L'esonero si applica per la durata della sperimentazione prevista dai contratti e proporzionalmente alla riduzione oraria concordata, sulla base delle modalità descritte da apposito decreto ministeriale. |
L’Osservatorio nazionale sull’orario di lavoro
Aspetto particolare, e unico, è l'istituzione di un Osservatorio nazionale sull'orario di lavoro previsto dalla proposta di legge C. 1000.
L'istituzione è sperimentale per gli anni 2024, 2025 e 2026 e la sede sarà stabilita presso l'INAPP, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Compito dell'Osservatorio sarà quello di raccogliere ed elaborare dati statistici e socio-economici su determinati aspetti dell'organizzazione di lavoro che serviranno a predisporre una relazione annuale sulle proprie attività da trasmettere alle Camere entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Sanzioni in caso di inosservanza dei vincoli orari
Tale aspetto peculiare è invece previsto solo dalla proposta di legge C. 142. Si tratta, nello specifico, delle seguenti sanzioni:
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