Tra le procedure previste dal Codice della crisi d'impresa, la liquidazione giudiziale, che è il nuovo nome del fallimento, resta un istituto residuale, di ultima istanza. Eliminato lo stigma del vocabolo “fallimento”, la struttura dell'istituto non è stata modificata, vede oggi nella nuova veste definite alcune prassi o ruoli (ad esempio è stato definitivamente qualificato quale pubblico ufficiale il curatore nell'esercizio delle sue funzioni art. 127, CCI), ma struttura, presupposti e disciplina non hanno subito dalla Legge fallimentare al CCI alcun cambiamento.
La liquidazione giudiziale rimane quindi un istituto residuale e concorsuale: da una parte pertanto permane l'ultima istanza successiva a soluzioni che permettano la continuità d'impresa; dall'altra la disciplina è concorsuale in quanto volta all'acquisizione di un patrimonio liquido che possa soddisfare – almeno parzialmente e...