
La sezione II del Titolo V del CCI, nella parte dedicata alla liquidazione giudiziale, regola gli effetti per il debitore all'esito dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Con l'apertura della liquidazione giudiziale il debitore subisce una serie di limitazioni sia di carattere personale che di carattere patrimoniale nonché la perdita di alcuni diritti quali la legittimazione processuale il tutto per come disciplinato dagli articoli da 142 a 149 del codice.
Nel corso del contributo avremo modo di analizzare gli effetti sul debitore a seguito dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale soffermandoci sulle principali limitazioni introdotte che vanno ad impattare sulla sfera personale, patrimoniale, processuale nonché sugli atti compiuti dal debitore successivamente all'apertura della procedura.
Prima di analizzare le previsioni contenute nel codice della crisi con l'introduzione della Sezione II del titolo V rubricata “Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per il debitore” appare utile fare un brevissimo parallelismo con la limitazioni previste...