
In assenza dell'emanazione di un decreto ad hoc, il Consiglio Nazionale Forense risponde al quesito presentato dal COA di Ferrara negando la possibilità per i Consigli di accertare l'effettivo svolgimento della professione forense.
Con il parere n. 6 del 3 febbraio 2021 il CNF ha risposto al quesito presentato dal COA di Ferrara in cui veniva chiesto «se la mancata emanazione del
Considerata l'assenza dell'emanazione del suddetto decreto, il quale avrebbe dovuto stabilire «le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione», il CNF afferma che i COA non possono procedere alla verifica periodica; ha inoltre precisato che «attualmente, è in fase di adozione da parte del Ministro un decreto che a seguito dell'apertura di procedure di infrazione modifica uno dei requisiti per l'accertamento dell'esercizio effettivo della professione, e in particolare quello di cui all'art. 2, comma 2, lett. c)».
Consiglio Nazionale Forense, parere 3 febbraio 2021, n. 6
Il COA di Ferrara chiede di sapere se la mancata emanazione del decreto ministeriale previsto dallarticolo 2, comma 5 del DM n. 47/2016 e relativo alle modalità di individuazione delle dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo a campione nel quadro della verifica periodica dellesercizio effettivo della professione ai sensi del medesimo DM sia ostativa allesercizio del relativo potere/dovere di verifica periodica e, in caso di risposta negativa, quali debbano essere le modalità di individuazione delle dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo a campione.
Il decreto ministeriale previsto dallarticolo 2, comma 5 del DM n. 47/2016 riguarda un adempimento collaterale rispetto alla verifica dellesercizio effettivo della professione, vale a dire il controllo a campione della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese a giustificazione del possesso dei requisiti richiesti dal medesimo DM in relazione alla verifica dellesercizio effettivo della professione: in particolare, la norma prevede che con decreto ministeriale debbano essere stabilite le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione.
Si ritiene che, in assenza dellemanazione del suddetto decreto, i COA non possano procedere alla verifica. A ciò si aggiunga che, attualmente, è in fase di adozione da parte del Ministro un decreto che a seguito dellapertura di procedure di infrazione modifica uno dei requisiti per laccertamento dellesercizio effettivo della professione, e in particolare quello di cui allarticolo 2, comma 2, lett. c).