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4 maggio 2021 Deontologia forense
Escluso il potere dei COA di procedere alla verifica periodica dell''esercizio effettivo della professione

In assenza dell'emanazione di un decreto ad hoc, il Consiglio Nazionale Forense risponde al quesito presentato dal COA di Ferrara negando la possibilità per i Consigli di accertare l'effettivo svolgimento della professione forense.

a cura di La Redazione

Con il parere n. 6 del 3 febbraio 2021 il CNF ha risposto al quesito presentato dal COA di Ferrara in cui veniva chiesto «se la mancata emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 2, comma 5, del D.M. n. 47/2016 e relativo alle modalità di individuazione delle dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo a campione nel quadro della verifica periodica dell'esercizio effettivo della professione ai sensi del medesimo D.M. sia ostativa all'esercizio del relativo potere/dovere di verifica periodica e, in caso di risposta negativa, quali debbano essere le modalità di individuazione delle dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo a campione».

Considerata l'assenza dell'emanazione del suddetto decreto, il quale avrebbe dovuto stabilire «le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione», il CNF afferma che i COA non possono procedere alla verifica periodica; ha inoltre precisato che «attualmente, è in fase di adozione da parte del Ministro un decreto che a seguito dell'apertura di procedure di infrazione modifica uno dei requisiti per l'accertamento dell'esercizio effettivo della professione, e in particolare quello di cui all'art. 2, comma 2, lett. c)».

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