Il CNF esprime il suo parere in merito all'ammissibilità o meno dell'inserimento nella Sezione specifica delle STA di una s.r.l. unipersonale avente quale unico socio un avvocato.
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini chiede al Consiglio Nazionale Forense di esprimersi in merito all'ammissibilità o meno dell'inserimento di una s.r.l. unipersonale, avente quale unico socio un avvocato regolarmente iscritto all'Albo, all'interno della Sezione specifica delle Società Tra Avvocati (STA) prevista dalla Legge Professionale.
Con il parere n. 17 del 19 febbraio 2021, il CNF esamina dapprima il quadro normativo vigente in materia. In tale contesto, rileva che l'
- Le STA devono essere iscritte in apposita Sezione speciale dell'Albo, tenuto presso l'Ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la società;
- È vietata la partecipazione societaria per mezzo di società fiduciarie,
trust o per interposta persona; - I soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'Albo oppure avvocati iscritti al medesimo e professionisti iscritti in Albi di altre professioni, costituendo la carenza di tale condizione causa di scioglimento della società;
- La maggioranza dei membri dell'organo di gestione della STA deve essere composta da soci avvocati ed i componenti dello stesso non possono essere estranei alla compagine sociale. Inoltre, i soci professionisti possono ricoprire la carica di amministratori;
- Resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale;
- È previsto il concorso della responsabilità della società e dei soci con quella del professionista che esegue le prestazioni;
- Costituisce causa di esclusione dalla società la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'Albo;
- Anche le STA sono tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'Ordine di appartenenza.
Fatte queste considerazioni, il CNF afferma che la società unipersonale rappresenta senza dubbio un indice rivelatore dello sviluppo dell'istituto societario nel diritto comune, il quale trova un limite:
- Nelle società di persone;
- Nelle società in accomandita per azioni;
- Nelle società cooperative.
Dunque, il modello capitalistico s.p.a. e s.r.l. consente fisiologicamente l'unipersonalità, lasciando integra la potenziale pluripersonalità dell'ente, potendo la società nascere come unipersonale per poi acquisire natura pluripersonale.
Tenendo conto di quanto argomentato, il CNF osserva come l'unipersonalità non sia vietata alle STA, ma occorre rispettare le prescrizioni indicate nel suddetto art. 4-bis.
Il modello unipersonale non contrasta, dunque, con la naturale personalità della prestazione professionale del legale, poiché l'unico socio deve necessariamente essere un avvocato e in quanto l'incarico può essere svolto solo da soci professionisti in possesso dei requisiti prescritti.
Per queste ragioni, la risposta al quesito posto inizialmente non può che essere affermativa: è ammissibile l'inserimento nella Sezione specifica delle STA di una s.r.l. unipersonale, il cui unico socio sia un avvocato iscritto regolarmente all'Albo, a condizione che lo statuto rispetti le regole organizzative e funzionali dettate dall'art. 4-bis.
Consiglio Nazionale Forense, parere del 19 febbraio 2021, n. 17
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini richiede se sia ammissibile o meno l'inserimento nella Sezione specifica delle Società tra Avvocati (STA) prevista dalla Legge Professionale di una s.r.l. unipersonale, avente quale unico socio un avvocato regolarmente iscritto all'albo.
Onde dare compiuto riscontro al suddetto quesito, si espone quanto segue.
1. Innanzitutto, è noto che l art. 1, comma 141, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, previa espressa abrogazione espressa dellart. 5 della legge professionale (che conteneva la delega legislativa al Governo per la disciplina dellesercizio della professione forense in forma societaria, delega poi scaduta), ha nuovamente modificato la disciplina, inserendo nella L. n. 247 del 2012 lart. 4-bis; in particolare, tale norma consente lesercizio in forma societaria della professione forense mercé lutilizzo dei modelli societari tipizzati allinterno del codice civile (società di persone, di capitali o cooperative), prescrivendo altresì:
(i) che le STA siano iscritte in unapposita sezione speciale dellalbo tenuto dallordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la medesima società;
(ii) il divieto di partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona (comma 1);
(iii) che: i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti allalbo, ovvero avvocati iscritti allalbo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dellordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dallalbo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
(iv) che la maggioranza dei membri dellorgano di gestione debba essere composta da soci avvocati e che i componenti dellorgano di gestione non possano essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori;
(v) al comma 3, che, anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria, resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale, di talché lincarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dellincarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando iniziali o sopravvenuti conflitti di interesse o casi di incompatibilità;
(vi) al comma 4, il concorso della responsabilità della società e dei soci con quella del professionista che ha eseguito la specifica prestazione;
(vii) al comma 5, la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dallalbo costituisce causa di esclusione dalla società;
(viii) al comma 6, che le società sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dellordine di appartenenza.
2. Ciò posto, va altresì considerato che la società unipersonale rappresenta un segnale rivelatore dello sviluppo dellistituto societario nel diritto comune, nel senso che il legislatore, in ambito capitalistico, guarda alla società non solo come un semplice fenomeno aggregativo di natura negoziale, ma anche come uno strumento organizzativo dellattività, strutturato, a prescindere dalla pluralità dei soci, in base a puntuali regole: di formazione procedimentalizzata della volontà sociale; di governo societario corporativo (per organi); di autonomia patrimoniale perfetta. Il tutto, con i dovuti correttivi pubblicitari e di integrità del capitale.
Tale evoluzione, dunque, trova un limite: (a) nelle società di persone, in ragione della natura prettamente contrattuale del vincolo sociale; (b) nelle società in accomandita per azioni, stante lesigenza strutturale correlata alle due categorie di soci (accomandanti ed accomandatari); (c) nelle società cooperative (si cfr. lart. 2522 c.c.), alla luce del fondamento mutualistico che le permea, in quanto la mutualità si giustifica solo in presenza di più fruitori.
Il modello capitalistico s.p.a. ed s.r.l., quindi, consente fisiologicamente lunipersonalità, lasciando comunque intatta la potenziale pluripersonalità dellente, nel senso che la società, al momento genetico unipersonale, potrebbe ben acquisire, nel corso dellesercizio dellattività, la natura pluripersonale.
3. Ferme le superiori premesse, si deve sostenere che lunipersonalità non è inibita alle STA laddove siano rispettate le altre prescrizioni espressamente indicate al citato art. 4-bis; pertanto, una simile società può ben essere iscritta nella Sezione delle Società tra Avvocati.
Tale conclusione si giustifica per una serie di motivi.
3.1. La denominazione Società tra Avvocati (al plurale) ovvero il richiamo letterale alle persone dei soci non hanno carattere precettivo; ed infatti, lart. 4-bis, per un verso, permette lesercizio della professione forense con gli schemi societari tipizzati (compreso il tipo s.p.a. ed s.r.l.) e, per altro verso, non prescrive un divieto di unipersonalità, di modo che manca una esplicita deroga alla disciplina tipica delle s.p.a. ed s.r.l., ove, come innanzi detto, la società unipersonale è permessa.
Le declinazioni al plurale presenti nella norma, quindi, non contrastano con la potenziale unipersonalità della STA (beninteso, se costituita in forma di s.p.a. o di s.r.l.) e vanno lette come riferite alle ipotesi in cui i soci siano più duno, visto che anche la società unipersonale può comunque divenire pluripersonale.
3.2. Peraltro, il modello unipersonale non contrasta con la naturale personalità della prestazione professionale dellavvocato, in quanto:
(i) lunico socio deve necessariamente essere un avvocato (altrimenti sarebbe violato il precetto secondo il quale i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti allalbo);
(ii) lincarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente.
Al contrario, lunipersonalità della società permette anche di valutare più semplicemente lautonomia, la libertà, lindipendenza e limparzialità nellespletamento dellincarico laddove va parametrata con riferimento allunico professionista (socio e amministratore), sicché appare uno strumento vieppiù idoneo a salvaguardare tali valori, la cui valutazione è obiettivamente un tema che deve essere oggetto di attento vaglio nelle collettività organizzate che si occupano di servizi legali.
Nella stessa prospettiva, poi, si consideri che in applicazione delle lett. b e c del comma 2 dellart. 4-bis lunico socio sarà inevitabilmente anche amministratore unico della STA, il che, fermo il divieto per lavvocato di esercizio dellattività commerciale sancito allart. 18 della legge professionale, consente di consolidare ancor più la vocazione professionale della STA.
3.3. Anche lautonomia patrimoniale perfetta della STA a r.l. o p.a. unipersonale non esclude la responsabilità personale del professionista (ex art. 4-bis, comma 4), il che rappresenta una chiara tutela per il fruitore del servizio legale.
3.4. Insomma, la STA (anche a r.l. o p.a. unipersonale) è uno strumento organizzativo patrimoniale immaginato allo scopo di agevolare lesercizio dellattività forense e che deve lasciare intatta la personalità della prestazione professionale, oltre che la riserva dellattività di assistenza giudiziaria in capo agli avvocati.
In questottica, si pensi, a mero titolo di esempio, allutilizzo delle regole contabili e di bilancio ovvero a quelle connesse alla procedimentalizzazione delle scelte ovvero ancora a quelle in materia di capitale; trattasi, si badi, di norme a tutela non solo dei soci, ma anche degli stakeholders.
4. Alla luce di quanto innanzi, si può sostenere ammissibile linserimento nella Sezione specifica delle Società tra Avvocati (STA) prevista dalla Legge Professionale di una s.r.l. unipersonale, avente quale unico socio un avvocato regolarmente iscritto allalbo, purché lo statuto non deroghi alle regole organizzative e funzionali tipiche delle STA dettate dallart. 4-bis.