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10 maggio 2021 Deontologia forense
Responsabile l'avvocato per i fatti commessi dal sostituto

Il CNF chiarisce che l'avvocato è personalmente responsabile delle condotte tenute dai suoi associati, collaboratori e sostituti determinate da un suo incarico, salvo che il fatto integri autonoma responsabilità ai sensi dell'art. 7 Codice deontologico forense.

a cura di La Redazione

La vicenda si svolge nell'ambito dell'Ufficio Affari Legali di un'azienda alla quale era stato notificato, nelle vesti di terzo pignorato, un atto di pignoramento verso terzi su istanza di un avvocato (creditore procedente). Mediante PEC veniva comunicato all'avvocato che il terzo aveva corrisposto le somme al creditore prima ancora che venisse notificato tale pignoramento, pertanto non compariva all'udienza indicata nell'atto proprio per tale ragione. Tuttavia, nel corso dell'udienza non veniva dato atto della suddetta comunicazione, dunque il Giudice, considerando la mancata comparizione del terzo anche all'udienza successiva, emetteva ordinanza di assegnazione ex  art. 553 c.p.c..
A questo punto, l'azienda diffidava l'avvocato dal procedere in via esecutiva nei suoi confronti, ma senza effetto; dunque, proponeva opposizione alla suddetta ordinanza di assegnazione, la cui esecutorietà veniva sospesa.

Il Consiglio Distrettuale di Disciplina riteneva l'avvocato responsabile di una serie di violazioni del codice deontologico, poiché anche qualora la comunicazione negativa del terzo non fosse stata prodotta per errore ovvero fosse stata addebitabile al sostituto, comunque il legale avrebbe avuto numerose occasioni per porvi rimedio.

Con la sentenza n. 219 del 6 novembre 2020, il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso proposto dall'avvocato avverso la suddetta decisione, ribadendo alcuni principi in materia di ricusazione del giudice, oltre ai seguenti:

  • «L'avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità ex art. 7 cdf (Nel caso di specie, il sostituto aveva dichiarato il falso in udienza su istruzioni del dominus)»;
  • «Le dichiarazioni in giudizio relative all'esistenza di fatti o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre il giudice in errore (art. 50 cdf). Conseguentemente, costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che, al fine di ottenere l'assegnazione della somma, ometta di dichiarare al Giudice dell'Esecuzione di aver ricevuto la dichiarazione negativa del terzo pignorato (e ciò anche a prescindere dall'asserita falsità della predetta dichiarazione stessa), così ottenendo di evitare le formalità, i provvedimenti e gli oneri anche probatori di cui all'art. 549 c.p.c.».
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