
La legittimazione a proporre impugnazione spetta, infatti, esclusivamente ai soggetti indicati nell'art. 61 L. n. 24/2012.
Con la sentenza n. 211/2020, il Consiglio Nazionale Forense ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'esponente contro il decreto di archiviazione del procedimento disciplinare aperto nei confronti di un avvocato, a causa dell'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare.
Le ragioni poste alla base della suddetta decisione risiedono nella mancanza di legittimazione ad agire del ricorrente, tenendo conto che l'art. 61 L. n. 24/2012 prevede che la legittimazione a proporre impugnazione avverso le decisioni disciplinari del Consiglio territoriale spetti solo all'incolpato, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Generale della Corte d'Appello ove ha sede il Consiglio che ha emesso la decisione.
Resta comunque salva la facoltà per l'esponente di rivolgersi al giudice civile o penale.