
Secondo il CNF non sussiste incompatibilità fra i due ruoli; tuttavia, sono esclusi dalla categoria dei lavoratori subordinati coloro che appartengono alle forze armate.
Con il parere n. 1 del 3 febbraio 2021 il Consiglio Nazionale Forense ha risposto al quesito presentato dal COA di Latina relativo alla compatibilità tra lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione e il lavoro subordinato, con specifico riferimento ad un sottufficiale dell'Aeronautica militare per il caso in esame.
Nelle sue argomentazioni il CNF, ricordando l'orientamento secondo il quale è consentito al praticante di svolgere attività di lavoro subordinato, risponde in senso affermativo alla compatibilità tra il ruolo di praticante e lavoratore subordinato; tuttavia, trattandosi nel caso di specie di un sottufficiale dell'Aeronautica, il CNF menziona un altro orientamento che esclude dalla pratica forense coloro che appartengono alle forze armate per un duplice motivo: in primis, assumendo la qualifica di pubblico ufficiale hanno l'obbligo di denuncia, e inoltre, il vincolo di subordinazione gerarchica a cui soggiacciono i corpi militari è incompatibile con i criteri di indipendenza, segretezza e riservatezza che caratterizzano invece l'attività del praticate.
Consiglio Nazionale Forense, parere n. 1 del 3 febbraio 2021
Il COA di Latina formula quesito in merito alla compatibilità tra svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione e lavoro subordinato, nel caso di un sottufficiale dell'Aeronautica militare.
Anzitutto, quello secondo cui è consentito al praticante lo svolgimento di attività di lavoro subordinato (cfr. ex multis parere n. 14/2017).
Allo stesso tempo però, trattandosi di sottufficiale dell'Aeronautica, viene in rilievo l'orientamento che esclude che appartenenti alle forze armate possano svolgere la pratica forense, in ragione del fatto che gli stessi possono assumere la qualifica di pubblico ufficiale, con conseguente obbligo di denuncia ma anche, in ogni caso, in ragione del vincolo di subordinazione gerarchica che caratterizza certamente i corpi militari, indipendentemente dal grado e dalle specifiche mansioni e/o funzioni prettamente amministrative svolte, incompatibile con l'indipendenza, segretezza e riservatezza che devono caratterizzare anche l'attività del praticante/tirocinante avvocato (cfr. parere n. 87/2013).
Nei medesimi termini è reso il presente parere.