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10 giugno 2021 Deontologia forense
Avvocato produce in giudizio la corrispondenza intercorsa con un ex cliente per difendere l’attuale assistito: è conflitto di interessi?

Con il parere n. 3/2021 il CNF richiama la disciplina inerente all'obbligo dell'avvocato di osservare il segreto professionale sui fatti appresi in costanza della sua attività, non sussistendo alcuna deroga in tal senso per tutelare le ragioni di un nuovo cliente.

di La Redazione

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G. chiedeva al Consiglio Nazionale Forense di esprimersi in merito alla ricorrenza o meno di una violazione deontologica nel caso in cui l'avvocato produca in un processo penale la corrispondenza intercorsa con un ex cliente con l'obiettivo di ledere la credibilità di quest'ultimo in vista della difesa di un attuale cliente.

Con il parere n. 3 del 3 febbraio 2021 il CNF richiama, innanzitutto, la disciplina contenuta nell'art. 13 Codice deontologico, il quale obbliga l'avvocato alla «rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali».
Ciò posto, l'art. 24, comma 3, prevede la sussistenza di un conflitto di interessi quando il nuovo mandato determini la violazione del segreto in capo alle informazioni fornite da altro assistito o cliente, tenendo conto che la conoscenza delle stesse potrebbe favorire ingiustamente un altro cliente.
Le uniche deroghe al dovere di cui all'art. 13 sono contenute nel comma 4 dell'art. 28, quando cioè la divulgazione delle informazioni sia necessaria:

  • Ai fini dello svolgimento dell'attività difensiva;
  • Per impedire la commissione di un reato di particolare gravità;
  • Per allegare circostanze di fatto nell'ambito di una controversia tra avvocato e cliente/parte assistita;
  • All'interno di una procedura di natura disciplinare.

Delineato il quadro di riferimento, il CNF risponde al quesito postogli affermando che «In nessun caso è possibile postulare che al dovere di segretezza e riserbo possa derogarsi per tutelare le ragioni di un nuovo cliente, per di più minando la credibilità dell'ex cliente. In tali ipotesi, come evidente, risulterebbe vanificata la stessa ratio dei doveri deontologici in parola, e potrebbe ben ravvisarsi un caso di sussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 24, comma 3».

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