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15 giugno 2021 Deontologia forense
Nessun obbligo di comunicazione del domicilio digitale per i praticanti

Il CNF evidenzia che non sussiste alcun obbligo di comunicazione del domicilio digitale in capo ai praticanti semplici o abilitati al patrocinio sostitutivo, al contrario delle associazioni professionali, alle quali si estende tale obbligo.

di La Redazione

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo chiedeva al Consiglio Nazionale Forense di esprimersi in merito all'obbligo di comunicazione del domicilio digitale anche per i praticanti semplici o abilitati al patrocinio sostitutivo e per le associazioni professionali.

Con il parere n. 2 del 3 febbraio 2021 il CNF richiama l'art. 16 D. Lgs. n. 185/2008, come modificato da ultimo dall'art. 37, comma 1, lett. d), numeri 1), 2) e 3) del D.L. n. 76/2020, il quale fa riferimento ai «professionisti», da un lato, e all'iscrizione in «albi ed elenchi», dall'altro.
L'interpretazione letterale della norma suggerisce, innanzitutto, di escludere i praticanti e i praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo dal suddetto obbligo, in quanto figure iscritte in un «Registro». Infatti, prosegue il CNF, il praticante non esercita attività professionale ed il patrocinio sostitutivo non si configura quale forma di esercizio dell'attività professionale comparabile a quella dell'avvocato. Di conseguenza, in tali casi non sussiste alcun obbligo di comunicazione del domicilio digitale.
Quanto, invece, alle associazioni tra professionisti, non può dirsi altrettanto, poiché esse sono iscritte in apposito «elenco» e costituiscono senza dubbio una forma di esercizio della professione.

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