
Il CNF evidenzia che non sussiste alcun obbligo di comunicazione del domicilio digitale in capo ai praticanti semplici o abilitati al patrocinio sostitutivo, al contrario delle associazioni professionali, alle quali si estende tale obbligo.
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo chiedeva al Consiglio Nazionale Forense di esprimersi in merito all'obbligo di comunicazione del domicilio digitale anche per i praticanti semplici o abilitati al patrocinio sostitutivo e per le associazioni professionali.
Con il parere n. 2 del 3 febbraio 2021 il CNF richiama l'art. 16 D. Lgs. n. 185/2008, come modificato da ultimo dall'art. 37, comma 1, lett. d), numeri 1), 2) e 3) del
L'interpretazione letterale della norma suggerisce, innanzitutto, di escludere i praticanti e i praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo dal suddetto obbligo, in quanto figure iscritte in un «Registro». Infatti, prosegue il CNF, il praticante non esercita attività professionale ed il patrocinio sostitutivo non si configura quale forma di esercizio dell'attività professionale comparabile a quella dell'avvocato. Di conseguenza, in tali casi non sussiste alcun obbligo di comunicazione del domicilio digitale.
Quanto, invece, alle associazioni tra professionisti, non può dirsi altrettanto, poiché esse sono iscritte in apposito «elenco» e costituiscono senza dubbio una forma di esercizio della professione.
Consiglio Nazionale Forense, parere del 3 febbraio 2021, n. 2
Il COA di Arezzo chiede di sapere se l’obbligo di comunicazione del domicilio digitale – previsto dall’articolo 16 del d. lgs. n. 185/2008 (come modificato da ultimo dall’art. dall’articolo 37, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76) per i “professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato” – sia esteso anche ai praticanti semplici o abilitati al patrocinio sostitutivo e alle associazioni professionali.
Per la risposta al quesito soccorre, anzitutto, l’interpretazione letterale della disposizione richiamata: essa, per un verso, fa riferimento ai “professionisti” – ossia a soggetti che svolgano l’attività professionale – e, d’altra parte, all’iscrizione in “albi ed elenchi”.
Il dato letterale consente così di escludere, anzitutto, i praticanti e i praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo: entrambe queste figure sono infatti iscritte in un “Registro”, a sottolineare che le stesse si collocano su un piano diverso rispetto al professionista avvocato iscritto nell’albo. E infatti, da un lato il praticante non esercita attività professionale; e la nuova fattispecie del patrocinio sostitutivo non configura – a differenza della previgente abilitazione al patrocinio – una forma di esercizio dell’attività professionale paragonabile a quella dell’avvocato. Non sussiste pertanto, in questi due casi, la specifica ratio dell’obbligo di comunicazione del domicilio digitale, che è quella di mettere a disposizione delle pubbliche amministrazioni un elenco riservato dei contatti dei professionisti interessati.
Per i medesimi motivi – compatibilità con il dato letterale e sussistenza della ratio – deve invece ritenersi che siano soggette all’obbligo di comunicazione le associazioni tra professionisti. Esse, infatti, ai sensi dell’articolo 4, comma 3 della legge n. 247/12 – sono iscritte in un apposito “elenco”; e, per altro verso, costituiscono una forma di esercizio della professione (cfr. il comma 1 del medesimo art. 4).