L'impugnazione tardiva del provvedimento del CDD rende inammissibile il ricorso, in quanto il termine di 30 giorni stabilito all'art. 61 L. n. 247/2012 è perentorio.
Il Consiglio Distrettuale Disciplinare di Torino citava in giudizio un avvocato per non aver partecipato, in qualità di difensore di fiducia, alle udienze omettendo di dare tempestiva e motivata comunicazione all'Autorità giudiziaria della propria assenza e senza incaricare un collega per la sostituzione. L'avvocato non si presentava alla riunione e, pertanto, il CDD torinese gli comminava la sanzione disciplinare della sospensione per trenta giorni.
Avverso tale decisione il professionista propone ricorso via PEC dinanzi al CNF, chiedendo che la sanzione comminatagli fosse modificata con la censura o, in subordine, che venga ridotto il periodo di sospensione, considerato che non era più incorso in altre sanzioni disciplinari.
Con sentenza n. 189 del 15 ottobre 2020, il Consiglio Nazionale Forense dichiara inammissibile il ricorso per tardività, in quanto l'impugnazione era stata presentata oltre il termine perentorio di 30 giorni previsto dall' art. 61 L. n. 247/2012.