
Archiviato il procedimento disciplinare nei confronti di un avvocato, il cliente presenta ricorso dinanzi al CNF, ma per difetto di legittimazione ad agire l'impugnazione viene dichiarata inammissibile.
Il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Napoli pronunciava l'archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti di un avvocato, aperto all'esito dell'esposto presentato dal ricorrente in cui denunciava l'infedele patrocinio del professionista.
Avverso tale decisione, il ricorrente propone ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense chiedendo che venga dichiarata la nullità del provvedimento emesso dal CDD per difetto di motivazione.
Con sentenza n. 209 del 26 ottobre 2020, il Consiglio Nazionale Forense dichiara inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione ad agire del ricorrente, posto che l'
- all'incolpato nel caso di affermazione di responsabilità;
- al Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale del Distretto della Corte d'Appello ove ha sede il Consiglio Distrettuale di Disciplina che l'ha pronunciata, per ogni decisione;
- al Consiglio dell'Ordine presso cui l'incolpato è iscritto.
Conclude il CNF, precisando che la giurisprudenza riconosce la facoltà del ricorrente di far valere i propri interessi dinanzi al giudice civile o penale.