
Su richiesta del Console onorario della Repubblica italiana in Tanzania, il CNF chiarisce se lo svolgimento di funzioni di Console onorario costituisca una causa di esonero e/o esenzione per il conseguimento dei CF.
Con parere n. 7 del 3 febbraio 2021, il Consiglio Nazionale Forense risponde al quesito formulato dal Console onorario della Repubblica italiana in Tanzania in merito alla possibilità per l'avvocato che svolge funzioni di Console onorario – Capo delegazione di essere esonerato dall'acquisizione dei crediti formativi.
In via preliminare, il Consiglio Nazionale Forense ricorda che le ipotesi di esonero o esenzione dall'acquisizione dei crediti formativi sono tassativamente previste dall'art. 15 del Regolamento CNF n. 6/2014; sebbene il caso in esame non rientri tra le cause di estinzione, tuttavia è possibile ricondurlo alla fattispecie prevista al comma 2, lett. c) del medesimo art. 15 ai sensi del quale «su domanda dell'interessato, sono altresì esonerati dall'obbligo formativo gli iscritti che si trovino in una situazione di impedimento determinato da interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero».
Conclude il CNF precisando che il successivo comma 4 prevede che detto esonero «ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell'impedimento e comporta la riduzione dei CF da acquisire nel corso del triennio, anche in proporzione al contenuto ed alle modalità dell'impedimento».
Consiglio Nazionale Forense, parere n. 7 del 3 febbraio 2021
Il Console onorario della Repubblica italiana in Tanzania chiede di sapere se possa ritenersi esonerato dall’acquisizione dei crediti formativi l’avvocato che svolga le funzioni di Console onorario – Capo delegazione.
I casi di esonero – totale o parziale – o esenzione dall’acquisizione di crediti formativi sono tassativamente previsti dall’articolo 15 del Regolamento CNF n. 6/2014. In assenza della espressa previsione dello svolgimento di funzioni di console onorario quale causa di esenzione, l’unico caso che potrebbe – in ipotesi – attagliarsi al caso in esame è quello di cui al comma 2, lett. c) del medesimo art. 15, a mente del quale su domanda dell’interessato, sono altresì esonerati dall’obbligo formativo gli iscritti che si trovino in una situazione di impedimento determinato da “interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero”. Trattandosi di esonero e non di esenzione – tuttavia – il successivo comma 4 precisa che “l’esonero ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell’impedimento e comporta
la riduzione dei CF da acquisire nel corso del triennio, anche in proporzione al contenuto ed alle modalità dell’impedimento”.
In questi termini è reso il parere.