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31 agosto 2021 Deontologia forense
Albo avvocati: la sezione speciale è equiparabile a quella ordinaria?

Per partecipare ad un concorso pubblico è richiesta l'scrizione all'albo professionale degli avvocati per almeno due anni consecutivi; può un avvocato stabilito soddisfare tale requisito? La questione viene presentata al CNF.

di La Redazione

Il COA di Nuoro sottopone al Consiglio Nazionale forense il seguente quesito: è possibile equiparare l'iscrizione all'Albo degli avvocati stabiliti all'iscrizione all'Albo professionale degli avvocati per almeno due anni consecutivi ai fini della partecipazione ad un concorso pubblico?

Con parere n. 9 del 3 febbraio 2021, il CNF ricorda che la sezione speciale a cui sono iscritti gli avvocati stabiliti produce effetti diversi rispetto alla sezione ordinaria dell'Albo, «sia all'interno dell'ordinamento professionale forense che in relazione al tipo di attività professionale che può essere esercitata». Ed invero, l'avvocato stabilito non è iscritto, né esercita, con il titolo di avvocato, ma deve esibire il titolo di origine.

Pertanto, il Consiglio Nazionale Forense esclude l'equiparazione tra le due diverse iscrizioni.

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