
Per partecipare ad un concorso pubblico è richiesta l'scrizione all'albo professionale degli avvocati per almeno due anni consecutivi; può un avvocato stabilito soddisfare tale requisito? La questione viene presentata al CNF.
Il COA di Nuoro sottopone al Consiglio Nazionale forense il seguente quesito: è possibile equiparare l'iscrizione all'Albo degli avvocati stabiliti all'iscrizione all'Albo professionale degli avvocati per almeno due anni consecutivi ai fini della partecipazione ad un concorso pubblico?
Con parere n. 9 del 3 febbraio 2021, il CNF ricorda che la sezione speciale a cui sono iscritti gli avvocati stabiliti produce effetti diversi rispetto alla sezione ordinaria dell'Albo, «sia all'interno dell'ordinamento professionale forense che in relazione al tipo di attività professionale che può essere esercitata». Ed invero, l'avvocato stabilito non è iscritto, né esercita, con il titolo di avvocato, ma deve esibire il titolo di origine.
Pertanto, il Consiglio Nazionale Forense esclude l'equiparazione tra le due diverse iscrizioni.
Consiglio Nazionale Forense, parere n. 9 del 3 febbraio 2021
Il COA di Nuoro chiede di sapere se “allorquando per la partecipazione ad un pubblico concorso sia prevista l’iscrizione «all’albo professionale degli avvocati, per almeno due anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari», il requisito medesimo possa intendersi soddisfatto dall’iscrizione, per il medesimo lasso temporale, nell’Albo degli avvocati stabiliti e se, pertanto, limitatamente al profilo riguardato, possa ritenersi sussistere una equiparazione tra le due iscrizioni”.
Gli avvocati stabiliti sono iscritti, come noto, in una apposita “sezione speciale”, contenuta nell’albo professionale degli avvocati. L’iscrizione nella sezione speciale produce effetti diversi rispetto all’iscrizione nella sezione ordinaria dell’albo, sia all’interno dell’ordinamento professionale forense che in relazione al tipo di attività professionale che può essere esercitata: infatti, a conferma di ciò, è pacifico che le diverse anzianità non possano essere oggetto di cumulo, ad esempio ai fini dell’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori (cfr., ex multis, il parere n. 157/2018). Si consideri, inoltre, che l’avvocato stabilito non viene iscritto – né esercita – con il titolo di avvocato, dovendo piuttosto esibire il titolo di origine.
Non può pertanto postularsi – in relazione al caso di cui al quesito – l’equivalenza tra le due diverse iscrizioni.