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1 settembre 2021 Deontologia forense
L’avvocato che pubblicizza i prezzi troppo bassi delle proprie prestazioni viola il dovere di corretta informazione

Utilizzare sul sito internet il termine “gratuito” per pubblicizzare le proprie prestazioni lede il decoro e la dignità della professione forense.

di La Redazione

Un cittadino segnalava al COA di Padova l'esistenza di un sito internet dove un avvocato pubblicizzava la sua attività professionale mettendone in evidenza i prezzi bassi e il fatto che i primi appuntamenti fossero gratuiti.
Il COA provvedeva alla trasmissione della notizia al Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto, il quale disponeva l'archiviazione del caso.
Il COA di Padova propone ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense sostenendo, tra i diversi motivi, che la condotta dell'avvocato integri una violazione dei doveri deontologici regolanti la pubblicità degli avvocati, ai sensi dell'art. 10 L. n. 247/2012.

Con la sentenza n. 75 del 15 aprile 2021, il CNF ha accolto il suddetto motivo di ricorso, evidenziando come il CDD del Veneto non abbia valutato la condotta dell'avvocato sulla base degli insegnamenti giurisprudenziali in tema di informazione sull'attività professionale ex artt. 17 e 35 del Codice deontologico forense. In tal senso, il CNF ha ribadito che essa «deve essere rispettosa della dignità e del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo». Di conseguenza, integra una violazione delle prescrizioni normative la pubblicità posta in essere attraverso modalità che attraggono la clientela con mezzi suggestivi e non compatibili con la dignità ed il decoro professionale, come, ad esempio, utilizzando il termine “gratuito”.

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