
Il CNF conferma la sanzione disciplinare della sospensione all'avvocato che viene sfrattato dal suo studio professionale per morosità e non restituisce l'immobile al proprietario.
Un avvocato prelevava dal Tribunale di Bari, senza autorizzazione, un fascicolo relativo a un procedimento esecutivo in cui lo stesso era difensore costituito e lo conservava presso il suo studio professionale nonostante gli era stato intimato di sgombrare l'immobile e di riconsegnarlo al proprietario in occasione dell'esecuzione di uno sfratto per morosità.
Il COA di Bari comminava all'avvocato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per sei mesi, e avverso tale decisione propone ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense.
Con sentenza n. 50 del 24 marzo 2021 il CNF conferma la sanzione inflitta al professionista precisando che il comportamento dell'avvocato «deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori postivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale».
Alla luce di ciò, viene commesso un illecito deontologico se l'avvocato non provvede all'adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi, a prescindere dalla natura privata o meno del debito e atteso che tale onere, di natura giuridica e deontologica, «è finalizzato a tutelare l'affidamento dei terzi nella capacità dell'avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall'inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull'immagine della classe forense».