
Nell'ottica di tutelare la funzione giudiziaria in Italia, i Consiglio Nazionali dell'Ordine devono valutare che l'attività svolta in Italia dall'Abogado richiedente sia stabile e continua secondo i criteri dettati dalla giurisprudenza comunitaria.
A seguito di gravame contro la decisione del COA di Firenze di rifiutare ad un Abogado l'iscrizione all'albo previa dispensa dalla prova attitudinale, il CNF, con sentenza n. 27 del 20 febbraio 2021, ha ribadito che i Consigli degli Ordini degli Avvocati, nel procedimento
Per questo motivo, in sede di valutazione di tali domande, il COA è titolare «di un potere di ampio spettro che ruota intorno alla verifica delle attività concretamente svolta in Italia dal richiedente a dispensa dalla prova attitudinale». Il COA deve dunque verificare che il richiedente abbia concretamente operato sul foro nazionale con atti o attività stragiudiziali documentate e riferite ad un periodo di tempo privo di rilevanti interruzioni.
Sul punto, il CNF si avvale della definizione di “attività stabile e continua” della giurisprudenza comunitaria, che pone a fondamento gli indici presuntivi della durata, frequenza, della periodicità e della continuità delle prestazioni erogate nonché del numero di clienti e del giro di affari realizzato.
Pertanto, i COA devono verificare che l'attività professionale svolta dal richiedente sia:
- di durata non inferiore a tre anni;
- effettiva, non formale o addirittura fittizia;
- regolare, nel rispetto della legge forense e del codice deontologico;
- svolta con il titolo professionale di origine.
Ai fini di una corretta valutazione che non si limiti ad un'operazione numerica, i COA possono altresì accertare la qualità delle prestazioni rese dal professionista attraverso l'audizione di testimoni, la richiesta di informazioni agli uffici interessati nonché invitando l'istante a fornire ogni necessario chiarimento in ordine agli elementi ed alla documentazione prodotta.
Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.