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21 settembre 2021 Deontologia forense
Avvocati: la tutela della collettività come fondamento dell’obbligo formativo

Lo ha ribadito il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza in commento, ricordando che «l'obbligo formativo ha fonte normativa, è conforme a Costituzione e tutela la collettività garantendo la qualità e la competenza dell'iscritto all'albo ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale».

di La Redazione

Il COA di Firenze propone ricorso dinanzi al CNF chiedendo di riformare la sentenza del CDD di Firenze con la quale veniva disposta l'archiviazione del procedimento disciplinare a carico di un avvocato che svolgeva l'attività di magistrato onorario con funzione giudicante. Il ricorrente contesta all'avvocato l'inadempimento degli obblighiformativi per il triennio 2014-2016, eccependo che le funzioni svolte da GOT non rientrano tra le attività di formazione né di autoformazione previste dal Reg. CNF 6/2014 per la formazione continua.
L'avvocato sostiene di aver adempiuto all'obbligo attraverso la propria attività di magistrato e censura le eccezioni formulate dal ricorrente, sostenendo che l'art. 3 del Reg. CNF 6/2014 non contiene un elenco esaustivo delle modalità di acquisizione, ammettendo in tal modo ampia discrezionalità in relazione a meccanismi non tipizzati.

In primo luogo, il Consiglio Nazionale Forense precisa che la disciplina di riferimento non prevede alcun esonero dall'obbligo formativo a favore degli avvocati che esercita la funzione di magistrato onorario.
Sulle tipologie e modalità dell'attività formativa, il CNF osserva che, sebbene l'elencazione non sia esaustiva, il riferimento alle «altre attività e l'autoformazione» ex art. 13 cit., non costituisce esenzione o esonero dall'obbligo formativo. Nel caso di specie, l'unica attività formativa ipotizzabile dal professionista, «è quella di studio individuale» che, tuttavia, doveva essere previamente autorizzata oppure richiesta entro 90 giorni.

Sull'esercizio delle funzioni di giudice onorario, il Consiglio precisa che non può esonerare «dall'assolvimento dell'obbligo formativo imposto all'avvocato, considerati i diversi profili professionali con conseguente diverse, specifiche e non sempre sovrapponibili attività formative» conseguendone la contraddittorietà nel «riconoscere che l'esercizio di una delle due attività, che si estrinsecano nell'ambito della giurisdizione, costituisca attività di formazione per l'altra».

Ricordando quanto stabilito dalla giurisprudenza domestica, secondo cui «l'obbligo formativo ha fonte normativa, è conforme a Costituzione e tutela la collettività garantendo la qualità e la competenza dell'iscritto all'albo ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale», il CNF accoglie il ricorso con sentenza n. 98 del 5 maggio 2021.

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