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29 settembre 2021 Deontologia forense
Sospeso l’avvocato che trattiene sul proprio conto le somme spettanti al cliente

Il CNF accoglie il ricorso del professionista ritenendo eccessivo il trattamento sanzionatorio irrogatogli dal CCD di Firenze e applica la sanzione disciplinare della sospensione per tre anni dall'esercizio della professione forense.

di La Redazione

Ad un avvocato veniva irrogata la sanzione della radiazione per aver fatto effettuato una transizione con la controparte senza aver informato il proprio cliente delle trattative e delle somme ricevute, trattenendo tali somme per conto del proprio assistito senza il suo consenso.
Il CCD di Firenze comminava la sanzione edittale prevista per i casi più gravi in quanto rilevava che le condotte posta in essere dal professionista rappresentavano «espressione della massima offensività deontologica».

Contro tale decisione l'avvocato propone ricorso al Consiglio Nazionale Forense, chiedendo che la decisione presa dal CDD venga riformata in una sanzione meno afflittiva in quanto non sussistono dei precedenti disciplinari «specifici» che giustifichino il trattamento sanzionatorio aggravato.

Con sentenza n. 118 del 22 maggio 2021, il CNF accoglie il ricorso confermando la responsabilità disciplinare del ricorrente e comminandogli la sanzione disciplinare della sospensione per tre anni dall'esercizio della professione forense. Secondo il Consiglio Nazionale Forense il ricorso alla sanzione estrema appare eccessivo e non proporzionato alle violazioni deontologiche commesse dal ricorrente.

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