
Il Presidente del Comitato CNF per le specializzazioni forensi ha inviato una comunicazione ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine in cui fornisce alcuni chiarimenti e indicazioni ai fini della presentazione delle domande di inserimento nell'elenco degli avvocati specialisti.
Il 30 settembre 2021, il Presidente del Comitato per le specializzazioni forensi presso il CNF ha inviato una comunicazione a tutti i Presidenti dei Consigli dell'Ordine che fornisce indicazioni e chiarimenti in tema di presentazione delle domande di inserimento nell'elenco degli avvocati specialisti, alla luce delle integrazioni e modificazioni avvenute a seguito del D.M. n. 163/2020.
Innanzitutto viene chiarita la funzione del Comitato, che è di natura istruttoria in relazione alle domande di inserimento nell'elenco degli avvocati specialisti. Allo stato attuale, il Comitato ha ricevuto parecchie domande con riferimento alla disposizione transitoria di cui all'art. 14, le quali saranno sottoposte all'attenzione dell'apposita Commissione.
Le domande giunte, invece, dai dottori di ricerca saranno oggetto di valutazione da parte del CNF nelle sedute amministrative calendarizzate a tal fine. Le domande che si riferiscono, poi, al conseguimento del titolo per comprovata esperienza saranno sottoposte al vaglio della relativa Commissione Ministeriale.
Le istanze dovranno essere inviate al Comitato solo tramite l'indirizzo PEC specializzazioni@pec.cnf.it, anche se la comunicazione chiarisce che tale modalità sarà limitata al tempo necessario per la costituzione di una piattaforma gestionale ad hoc.
La domanda deve essere inoltrata dall'istante esclusivamente al Consiglio dell'Ordine al cui Albo è iscritto.
Quanto alle tempistiche concernenti l'eventuale richiesta di integrazioni e alla trasmissione al CNF delle domande, si applica l'
A tal proposito, il Comitato specifica che possono essere allegati atti introduttivi del giudizio, comparse e memorie di costituzione, memorie di costituzione, verbali di udienza, atti di impugnazione, memorie
In relazione alla materia stragiudiziale, invece, possono essere allegate interlocuzioni scritte con gli assistiti e/o con la controparte o terzi, contratti, ecc…
Non rileva la partecipazione a convegni, ad eccezione dei corsi formativi di cui all'art. 7.
La regolarità formale della domanda e l'inoltro della stessa al Comitato saranno deliberati dal Consiglio dell'Ordine o dalla Commissione a ciò deputata.
Per quanto riguarda gli incarichi, invece, la comunicazione specifica che non possono essere tenute in considerazione le difese d'ufficio. In relazione al numero degli incarichi computabili, possono essere considerati in modo autonomo la trattazione del giudizio di primo e di secondo grado, del giudizio di legittimità e di eventuali procedimenti incidentali.
Infine, il Comitato comunica che intende costituire una rete di referenti composta da Consiglieri degli Ordini territoriali, con il compito di agevolare lo scambio di informazioni e chiarimenti.