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5 ottobre 2021 Deontologia forense
Il mero sospetto di infezione da Covid non giustifica il rinvio dell’udienza disciplinare
Secondo il CNF, la ricorrente avrebbe dovuto documentare lo stato di quarantena del marito per ottenere il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento.
di La Redazione
Un avvocato impugna dinanzi al Consiglio Nazionale Forense la decisione del CDD di Genova con la quale le era stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per due anni e sei mesi per essersi indebitamente appropriata, in qualità di amministratore di sostegno, di ingenti somme di denaro degli amministrati.Un avvocato impugna dinanzi al Consiglio Nazionale Forense la decisione del CDD di Genova con la quale le era stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per due anni e sei mesi per essersi indebitamente appropriata, in qualità di amministratore di sostegno, di ingenti somme di denaro degli amministrati.Un avvocato impugna dinanzi al Consiglio Nazionale Forense la decisione del CDD di Genova con la quale le era stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per due anni e sei mesi per essersi indebitamente appropriata, in qualità di amministratore di sostegno, di ingenti somme di denaro degli amministrati.In via preliminare, il CNF respinge la richiesta di rinvio dell'udienza disciplinare avanzata dalla ricorrente, in quanto « priva di qualsiasi supporto del preteso stato di quarantena conseguente alla infezione da Covid 19 che avrebbe colpito il marito dell'interessata».
Per quanto riguarda il merito, il CNF ritiene la questione non meritevole di accoglimento, conseguendone il rigetto del ricorso con sentenza n. 122 dell'11 giugno 2021.
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