
…ne ha fatto espressa riserva. In caso contrario, commette un illecito deontologico ex art. 29 del vigente Codice Deontologico Forense.
La cliente presentava esposto al COA di Venezia contestando una parcella inviatale dal suo legale di importo raddoppiato rispetto a quello chiesto inizialmente dal medesimo, già ritenuto eccessivo e contestato.
In sede di procedimento disciplinare davanti al CDD del Veneto, l'avvocato affermava che il preavviso di parcella inviato alla cliente era relativo al caso in cui la stessa avesse pagato subito e spontaneamente. Non essendo intervenuto il pagamento, ma bensì una radicale contestazione della parcella, il legale aveva redatto il conteggio definitivo con un aumento dell'importo, tenendo conto anche dell'entrata in vigore del decreto sui nuovi parametri.
Il CDD concludeva il procedimento a carico del legale affermando la sua responsabilità per la violazione dell'art. 29, c. 5, del vigente Codice Deontologico Forense, conseguendone l'irrogazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.
Avverso tale decisione, l'avvocato propone ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense.
Con sentenza n. 90 del 3 maggio 2021, il CNF rigetta il gravame, richiamando, nelle sue argomentazioni, quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza domestica secondo cui «in caso di mancato spontaneo pagamento da parte del cliente, l'avvocato può richiedere un compenso maggiore di quello previamente indicatogli solo ove ne abbia fatto espressa riserva, la quale, per poter valere come tale, deve contenere la specifica previsione di una maggiorazione dell'importo in mancanza di tempestivo integrale pagamento della somma richiesta». Ne deriva che «viola l'art. 29 ncdf (già art. 43 cdf), l'avvocato che, a causa del mancato spontaneo pagamento delle competenze professionali e senza averne fatto espressa riserva, richieda con una successiva comunicazione un compenso maggiore di quello già indicato in precedenza».
Nel caso in esame, il CNF ritiene corretta la valutazione del CDD procedente in quanto il ricorrente aveva dapprima inviato un conteggio a saldo per l'attività svolta, e successivamente aveva trasmesso una parcella indicante una somma diversa e superiore rispetto alla precedente, senza però aver espressamente manifestato, nella prima notula inviata, la riserva di richiedere, in caso di mancato pagamento della medesima, una somma di maggiore entità.