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19 ottobre 2021 Avvocati
La condizione di piccolo imprenditore non osta al contemporaneo esercizio della professione forense

Il CNF risponde al quesito sottopostogli, circoscrivendo l'incompatibilità dello svolgimento della professione forense all'imprenditore agricolo classificabile come titolare «di una consistente impresa organizzata, o ancora con attività estesa all'industria e al commercio nel settore agroalimentare».

di La Redazione

Con parere n. 31 dell'8 luglio 2021, il Consiglio Nazionale Forense risponde al quesito sollevato dal COA di Palmi n merito alla compatibilità tra l'esercizio della professione forense e l'imprenditore agricolo in quanto titolare di partita IVA.

Trattandosi di un quesito su cui si era già espresso, il CNF rinvia al parere n. 92 del 25 settembre 2013.
In quest'ultimo, l'Autorità conferma i criteri per valutare in concreto la compatibilità tra permanenza nell'albo degli avvocati e il contemporaneo svolgimento dell'attività imprenditoriale agricola.
Sulla questione, il CNF spiega che i dubbi sulla compatibilità delle due professioni sono circoscritti al piccolo imprenditore agricolo, posto che, qualora si tratti di «un titolare di una consistente impresa organizzata, o ancora con attività estesa all'industria e al commercio nel settore agroalimentare, questi deve essere considerato un “esercente il commercio” nel senso più pieno di cui all'art.18 della Legge Professionale Forense e l'iscrizione nell'Albo incompatibile con l'attività svolta».
Difetta, dunque, il piccolo imprenditore agricolo di quell'elemento da cui è possibile desumere che l'esercizio del commercio è il carattere predominante dell'attività intrapresa.

Ne consegue che la figura del piccolo imprenditore non osta al contemporaneo esercizio della professione forense purchè la sua attività di commercio non superi in modo significativo quella di coltivazione.

Conclude il CNF precisando che spetta al medesimo valutare se nel caso concreto sussiste o meno la compatibilità tra le due professioni.

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