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19 ottobre 2021 Avvocati
La sospensione dall’esercizio della professione va comunicata all’assistito e all’organo giudicante?

Dall'interdizione dall'esercizio della professione forense deriva non solo l'astensione da ogni attività connessa agli incarichi ad essa relativi, ma anche la necessità di dare notizia dell'avvenuta sospensione all'assistito e all'organo giudicante con il quale l'avvocato si relazioni per via del mandato ricevuto.

di La Redazione

Il COA di Lecce chiedeva al Consiglio Nazionale Forense di esprimersi in relazione alla necessità che l'avvocato sospeso dall'esercizio della professione forense avvisi il proprio assistito e l'organo giudicante di tale circostanza, oltre a quella di rinunciare a qualsiasi incarico professionale relativo ad attività d'udienza che ricada nel periodo di sospensione.

Con il parere n. 32 dell'8 luglio 2021, il CNF afferma che a seguito della sospensione, l'avvocato è interdetto dall'esercizio della sua professione, dunque:

  • Dovrà astenersi dall'effettuare qualsiasi attività connessa alla professione forense durante il periodo di sospensione;
  • Dovrà necessariamente avvisare l'assistito e l'organo giudicante dell'intervenuta sospensione allo scopo di consentire la migliore tutela dei diritti e degli interessi dell'assistito.
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