
Dall'interdizione dall'esercizio della professione forense deriva non solo l'astensione da ogni attività connessa agli incarichi ad essa relativi, ma anche la necessità di dare notizia dell'avvenuta sospensione all'assistito e all'organo giudicante con il quale l'avvocato si relazioni per via del mandato ricevuto.
Il COA di Lecce chiedeva al Consiglio Nazionale Forense di esprimersi in relazione alla necessità che l'avvocato sospeso dall'esercizio della professione forense avvisi il proprio assistito e l'organo giudicante di tale circostanza, oltre a quella di rinunciare a qualsiasi incarico professionale relativo ad attività d'udienza che ricada nel periodo di sospensione.
Con il parere n. 32 dell'8 luglio 2021, il CNF afferma che a seguito della sospensione, l'avvocato è interdetto dall'esercizio della sua professione, dunque:
- Dovrà astenersi dall'effettuare qualsiasi attività connessa alla professione forense durante il periodo di sospensione;
- Dovrà necessariamente avvisare l'assistito e l'organo giudicante dell'intervenuta sospensione allo scopo di consentire la migliore tutela dei diritti e degli interessi dell'assistito.
Consiglio Nazionale Forense, parere n. 32 dell’8 luglio 2021
Il COA di Lecce chiede di sapere se l’avvocato destinatario di un provvedimento di sospensione dall’esercizio della professione sia tenuto ad informare il proprio assistito e l’organo giudicante di tale circostanza, nonché a rinunciare a incarichi professionali in relazione ad attività di udienza che cadano nel predetto periodo di sospensione.
L’avvocato sospeso è interdetto dall’esercizio della professione, in ogni sua forma. Pertanto, non solo dovrà astenersi dall’effettuare alcuna attività relativa a incarichi in essere – rinunciando pertanto ai medesimi per la durata della sospensione – ma di tale circostanza dovrà necessariamente notiziare tanto l’assistito quanto l’organo giudicante con il quale si relazioni in ragione del mandato ricevuto, anche onde consentire all’assistito la miglior tutela dei propri diritti e interessi.