
Il CNF risponde ad una serie di domande relative al patrocinio sostitutivo, con particolare riguardo alla figura del dominus ed al conteggio del numero dei praticanti.
Con parere n. 33 del 19 luglio 2021, il CNF risponde ai tre quesiti formulati dal COA di Monza, relativi alla permanenza dell'iscrizione nel Registro dei praticanti di coloro che hanno ricevuto l'attestato di avvenuta pratica, in presenza delle condizioni temporali indicate dall'
Nello specifico, il COA domanda:
- Se il dominus deve essere in possesso dei requisiti di anzianità quinquennale e dell'attestato di formazione continua, richiesti dalla legge per l'assunzione della qualifica;
- Se i praticanti, in possesso dell'attestato di avvenuta pratica, sono conteggiati al fine del calcolo di cui all'articolo 41, comma 10;
- Se l'abilitazione al patrocinio sostitutivo del tirocinante può determinare una diversa risposta ai quesiti precedenti.
Il CNF, replica nei seguenti termini.
La permanenza nel registro è consentita, anche a seguito di rilascio del certificato di compiuta pratica, per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, ai sensi dell'
Restano, in tal caso, applicabili i requisiti previsti per lo svolgimento del tirocinio, con particolare riferimento alla figura del dominus.
Inoltre, in tema di conteggio del numero di praticanti, i soggetti in possesso del certificato di compiuta pratica rientrano nel calcolo, anche se resta, comunque, possibile superare tale limite numerico previa autorizzazione del COA.
Consiglio Nazionale Forense, parere n. 33 del 19 luglio 2021
Il COA di Monza formula quesito relativo alla permanenza dell’iscrizione nel Registro dei praticanti di soggetto in possesso di certificato di compiuta pratica, in presenza delle condizioni temporali di cui all’articolo 17, comma 10, lett. b) della legge n. 247/12. Si chiede di sapere, in particolare: 1) se l’avvocato indicato come dominus debba, pure in tale eventualità, essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l’assunzione di tale qualifica (anzianità quinquennale e possesso dell’attestato di formazione continua); 2) se i praticanti che abbiano già conseguito il certificato di compiuta pratica debbano essere conteggiati al fine del calcolo di cui all’articolo 41, comma 10 (non più di tre praticanti per ciascun dominus); 3) se il fatto che il tirocinante sia abilitato al patrocinio sostitutivo possa determinare una diversa risposta ai due quesiti precedenti.
La risposta è resa nei termini seguenti.
Ai sensi dell’articolo 17, comma 10, lett. b) della legge n. 247/12, la cancellazione dal registro dei praticanti deve essere disposta “dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica”. Tuttavia, prosegue la medesima disposizione, l’iscrizione può permanere “per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo”. Ove sussistano i predetti requisiti deve ritenersi consentita la permanenza nel registro.
In tale eventualità, restano ferme tutte le previsioni relative ai requisiti per lo svolgimento del tirocinio, con particolare riguardo alla figura del dominus che – lo si ricorda – è il primo responsabile del corretto e proficuo svolgimento del tirocinio, in ogni sua fase. Ciò, sia se il praticante abbia richiesto l’autorizzazione al patrocinio sostitutivo, sia che non la abbia richiesta.
Quanto al quesito relativo al conteggio del numero massimo dei praticanti, a stretto rigore dovrebbe ritenersi che in tale computo rientrino anche i praticanti in possesso del certificato di compiuta pratica e ancora iscritti presso il dominus. Si rammenta, tuttavia, che ai sensi del medesimo articolo 41, comma 10, detto limite può essere superato previa autorizzazione del COA che, nel valutarne il rilascio, potrà considerare anche tale circostanza che ben può ritenersi attinente alla “attività professionale del richiedente e all’organizzazione del suo studio”.