
Il CNF, con il parere n. 43 reso l'8 luglio 2021, risponde al quesito proposto dal COA di Nuoro.
Lo stesso, nello specifico, chiede di sapere se l'avvocato che, avendo svolto attività di insegnamento, accede al trattamento pensionistico di cui all'
In particolare, il COA domanda se l'avvocato, nell'esercizio dell'attività professionale, deve rispettare il divieto di cumulo, previsto dal comma 3 della stessa disposizione, tra trattamento pensionistico e altri redditi da lavoro dipendente e autonomo, esclusi quelli da lavoro autonomo occasionale nei limiti di 5.000 euro lordi annui.
E se, in caso di risposta positiva, ciò può incidere sulla continuità professionale e sulla necessità di possedere gli altri requisiti e di assolvere tutti gli altri obblighi.
Il CNF precisa quanto segue.
Il soggetto che intende restare iscritto all'Albo deve:
- rispettare il divieto di cumulo dell'
articolo 14, comma 3 del D.L. n. 4/2019 ;
- continuare ad assolvere tutti gli altri obblighi derivanti dall'iscrizione nell'Albo, compreso il possesso di partita IVA.
La permanenza del requisito della continuità professionale, inoltre, viene valutata sulla base delle disposizioni di legge (Art. 22 Legge professionale e D.M. 47/2016), le quali, tuttavia, non prevedono alcun requisito inerente il reddito.
Consiglio Nazionale Forense, parere n. 43 del 8 luglio 2021
Il COA di Nuoro chiede se possa rimanere iscritto nell’Albo – e con quali limiti – l’avvocato che, avendo esercitato contemporaneamente la professione di insegnante, acceda al trattamento pensionistico in virtù dell’art. 14 del D.L. n. 4/2019 (cd. quota 100). In particolare, si chiede di sapere se l’avvocato debba rispettare – nell’esercizio dell’attività professionale – il divieto di cumulo tra il trattamento pensionistico e altri redditi da lavoro dipendente e autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale nei limiti di 5.000 euro lordi annui, previsto dal comma 3 della medesima disposizione. E se, in caso di risposta affermativa, ciò possa incidere sulla continuità dell’esercizio della professione e sulla necessità di possedere gli altri requisiti e ad assolvere tutti gli altri obblighi inerenti all’esercizio della professione (tra cui il possesso di partita IVA, PEC, Assicurazione professionale ecc.).
La risposta è resa nei termini seguenti.
Ove intenda rimanere iscritto nell’Albo, l’iscritto resterà evidentemente soggetto al divieto di cumulo di cui all’articolo 14, comma 3 del D.L. n. 4/2019. Contemporaneamente, egli dovrà continuare ad assolvere a tutti gli altri obblighi derivanti dall’iscrizione nell’Albo, ivi compreso il possesso di partita IVA. Quanto alla permanenza del requisito della continuità professionale, essa dovrà essere valutata – ricorrendone i presupposti e non appena tale obbligo di verifica sarà esigibile ai COA (cfr. parere n. 6/2021) – sulla base dell’articolo 22 della legge professionale e del D.M. 47/2016, i quali – tuttavia – non pongono alcun requisito relativo al volume del reddito.