Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
9 novembre 2021 Avvocati
Il procedimento disciplinare può essere sospeso per pregiudizialità penale solo quando ciò risulta “indispensabile”

Avendo la pregiudizialità penale subito una forte attenuazione con l'entrata in vigore dell'art. 54 L. n. 247/2012, il procedimento disciplinare a carico dell'avvocato può essere sospeso solo qualora il giudice reputi indispensabile l'acquisizione di elementi di prova apprendibili esclusivamente dal processo penale.

di La Redazione

Una società presentava esposto al COA di Treviso in relazione alla condotta illecita tenuta da un avvocato che si era reso autore e complice di una truffa ai danni di alcune compagnie assicurative, attuata mediante la denuncia di un falso furto di un'auto di grossa cilindrata nella quale egli avrebbe partecipato nelle vesti di intestatario fittizio e sottoscrittore di un contratto di leasing.
Parallelamente al procedimento disciplinare, veniva instaurato un procedimento penale nei confronti del medesimo per i reati di cui agli artt. 640,367 e 642 c.p., al termine del quale il Tribunale di Treviso assolveva l'avvocato dai primi due capi di imputazione e lo condannava per il reato di frode assicurativa.
Nel frattempo, il procedimento disciplinare proseguiva dinanzi al CDD del Veneto, il quale aveva ritenuto provati gli addebiti e aveva irrogato nei confronti del professionista la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività forense per 5 mesi.
Contro la suddetta decisione, l'avvocato propone ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, eccependo l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare e chiedendo la sospensione del procedimento per pregiudizialità penale.

Con la sentenza n. 143 del 17 luglio 2021, il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso dell'avvocato, specificando che, in relazione alla lamentata prescrizione dell'azione, resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle disposizioni in materia di sanzioni amministrative, essendo di conseguenza inapplicabile a fatti precedenti lo jus superveniens introdotto con l'art. 56 L. n. 247/2012.
Ciò posto, il CNF evidenzia che i fatti oggetto del procedimento attengono a condotte afferenti ad autonomo procedimento penale, dunque la prescrizione dell'illecito inizia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

Con riferimento, invece, alla richiesta di sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale, il Consiglio ribadisce quanto già affermato dalle Sezioni Unite Civili in materia, ovvero che «con l'entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti” e “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, ovvero quando dal giudice disciplinare sia reputata indispensabile l'acquisizione di elementi di prova apprendibili esclusivamente dal processo penale. Stante la regola dell'autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l'obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il Giudice disciplinare ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario».
Inoltre, il CNF non si discosta dal principio recentemente affermato dalle stesse Sezioni Unite in base al quale «la doppia affermazione di responsabilità, in sede penale ed amministrativa per l'identico fatto, è conforme ai principi della convenzione CEDU e non vìola il divieto di bis in idem, stante la diversa natura ed i diversi fini del processo penale e del procedimento disciplinare, nel quale ultimo il bene tutelato e` l'immagine della categoria, quale risultato della reputazione dei suoi singoli appartenenti».

Preso atto di ciò, il CNF rigetta il ricorso ma, tenendo conto della documentazione prodotta dal ricorrente da cui risulta l'avvenuto risarcimento del danno nonché della sua incensuratezza, riduce la misura della sanzione in ragione di mesi 3.

Documenti correlati
Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?