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15 novembre 2021 Avvocati
L’omesso o tardivo compimento di atti per trascuratezza comporta la responsabilità disciplinare dell'avvocato
Il CNF evidenzia come sia violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti connessi al mandato, quando sia imputabile a non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte rappresentata.
di La Redazione

Il CDD infliggeva all'avvocato la sanzione disciplinare della censura, a seguito di due esposti depositati contro lo stesso, da due diversi esponenti, al COA competente.

In particolare erano due i capi di incolpazione:

  1. La mancata e tempestiva informazione al primo esponente (cliente) in merito ai termini entro i quali costituirsi come parte creditrice nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nonché la mancata costituzione in giudizio, nei termini, nell'interesse dell'assistito;
  2. La mancata e tempestiva informazione al secondo esponente (cliente) in merito all'opportunità di impugnare o meno il licenziamento subito, nonché la mancata impugnazione giudiziale dello stesso entro i termini.

A nulla erano valse le motivazioni addotte dal professionista in sua difesa, che nel primo caso affermava di non essersi costituito a causa delle trattative in corso con la controparte, mentre nel secondo evidenziava, a sua discolpa, di aver inoltrato al datore, che aveva disposto il licenziamento, una comunicazione con quale contestava il provvedimento emesso. 

Sulla base di ciò, l'avvocato ricorre al CNF, impugnando il provvedimento disciplinare di censura.

Nella seduta del 13 maggio 2021, l'Autorità, in risposta alle ragioni del ricorrente, rigetta il ricorso, indicando come motivazione l'accertata violazione, per trascuratezza non scusabile, da parte del professionista del dovere di porre in essere le condotte idonee a non creare pregiudizi ai clienti e di informargli, sia preventivamente che tempestivamente, delle eventuali conseguenze derivanti dall'inattività processuale di parte. 

Si tratta di orientamenti già ampiamente condivisi dal CNF, secondo cui:

  • in tema di assolvimento del mandato «costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita»;
  • in materia di informazione non può essere violato il rapporto fiduciario che lega l'avvocato al cliente, essendo inammissibili comportamenti che ledono gli elementi essenziali dello stesso, quali la completezza, la tempestività e la verità delle informazioni date all'assistito.
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