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22 novembre 2021 Avvocati
I doveri di dignità, probità e decoro devono essere rispettati dal legale anche nella vita privata

Lo ha ribadito il CNF con la sentenza in commento, confermando la sanzione disciplinare della censura ad un avvocato moroso nel pagamento dei canoni di affitto e degli oneri processuali.

di La Redazione

La vicenda trae origine dalla segnalazione della sorella di un legale, comproprietaria dell'immobile, con cui riferiva al COA di Roma che l'inadempimento degli oneri condominiali da parte dell'imputato gli aveva esposti alle iniziative giudiziali del Condominio, intraprese a carico di entrambi in ragione della sussistente responsabilità solidale.
A seguito dell'apertura di un procedimento disciplinare, il COA di Roma irrogava al legale la sanzione della censura per essersi reso moroso nel pagamento dell'affitto e degli oneri condominiali nei confronti della sorella e del Condominio. Secondo i Giudici, il mancato pagamento di detti canoni integrava un inadempimento tale da ledere l'onorabilità del professionista e, di riflesso, quella dell'intera categoria di appartenenza.

Avverso tale decisione, il legale propone ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, lamentando, tra i motivi di doglianza, l'omessa valutazione della propria versione difensiva. Quest'ultima, faceva riferimento ad una mera questione privata relativa al rapporto con la sorella, che in ogni caso non avrebbe dovuto coinvolgere il Condominio.

Con sentenza n. 63 del 31 marzo 2021, il CNF ritiene infondato il motivo di gravame giudicando sufficiente e completa la motivazione del COA, peraltro integrabile anche in sede di impugnazione.
Nelle sue argomentazioni, il CNF ribadisce che «i doveri di dignità, probità e decoro sono doveri generali e concetti guida a cui l'avvocato deve ispirarsi nel suo agire in quanto voglio tutelare l'affidamento della collettività nei confronti della classe forense». Pertanto, tali doveri devono essere rispettati dall'avvocato anche nella vita privata e nei rapporti con i terzi, a prescindere dalla natura privata o meno del debito.

Il Consiglio Nazionale Forense ritiene che il COA avesse correttamente valutato la tesi difensiva sostenendo che l'inadempimento di obbligazioni pecuniarie nei confronti di terzi, che non sono suscettibili di contestazioni e che sono effettivamente opposte, è lesivo dei doveri di dignità e decoro della professione.

L'inammissibilità delle altre doglianze determina il rigetto del ricorso.

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