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23 novembre 2021 Avvocati
Solo l’avvocato o il cliente possono richiedere il parere di congruità sui compensi

Lo ha ribadito il CNF in risposta al quesito sottopostogli, ribadendo che, in caso di mancato accordo sui compensi, il parere di congruità non può essere richiesto da soggetti terzi.

di La Redazione

Il COA di Bergamo sottoponeva al Consiglio Nazionale Forense il seguente quesito: può essere rilasciato il parere di congruitàex art. 13, c. 9, L. n. 247/2012 nel caso in cui la richiesta sia stata formulata da un terzo e non dall'iscritto e, nello specifico, può essere espresso il parere nel caso in cui fra iscritto e cliente sia stato concluso un contratto con riferimento al compenso?
In sede di formulazione del quesito, il COA precisava che, nel caso di specie, «il rilascio del parere è stato richiesto da un Comune con riferimento alla parcella emessa da un avvocato a favore di un dipendente per le prestazioni di assistenza in un procedimento penale in cui il dipendente era stato assolto, dopo che lo stesso aveva in precedenza concluso specifico contratto per il compenso».

Con parere n. 57 del 2 novembre 2021, il CNF risponde all'interrogativo sottopostogli affermando che l'art. 13 cit. prevede che il parere di congruità può essere esclusivamente richiesto dall'avvocato o dal cliente solo in caso di mancato accordo.
Pertanto, nel caso di specie, il COA non è tenuto a rilasciare il parere di congruità.

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