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24 novembre 2021 Previdenza forense
Cassa Forense può rivendicare i contributi non versati senza prescrizione qualora l’avvocato non abbia dichiarato i redditi prodotti

La prescrizione segue un diverso regime a seconda che la comunicazione dovuta dal professionista in relazione ai redditi prodotti sia stata omessa ovvero sia stata resa in modo non conforme al vero: solo nel primo caso si esclude il decorso del termine di prescrizione decennale.

di La Redazione

Il Giudice di prime cure annullava la cartella esattoriale emessa nei confronti dell'avvocato riconducibile ad oneri contributivi nei confronti di Cassa Forense che non erano stati versati. A seguito di gravame, la Corte d'Appello confermava l'estinzione del diritto di Cassa Forense a riscuotere i suddetti oneri contributivi a causa dell'intervenuta prescrizione dei contributi maturati tra il 1988 e il 2001, ritenendo dovuti solo quelli relativi ad alcuni anni.
Nello specifico, la vicenda ha quale protagonista un avvocato che aveva sempre svolto l'attività di libero professionista in termini occasionali; per questa ragione, il Giudice ha ritenuto applicabile l'art. 22, comma 4, L. n. 576/1980, la quale dispone che gli iscritti alla Cassa conservano l'iscrizione nei periodi in cui svolgono incarichi elettivi e, dunque, non svolgono più la propria attività professionale con continuità (come accaduto nel caso in oggetto).
Mediante ricorso per cassazione, Cassa Forense lamenta, in particolare, il fatto che la Corte d'Appello avesse dichiarato intervenuta la prescrizione dei contributi dovuti per gli anni dal 1998 al 2000, nonostante l'avvocato non avesse comunicato i redditi percepiti, e sostiene che, proprio in relazione a detto arco temporale, la prescrizione per i contributi maturati non poteva dirsi mai iniziata a decorrere proprio in ragione dell'omessa comunicazione dei redditi.

Con l'ordinanza n. 35873 del 22 novembre 2021, la Suprema Corte accoglie entrambi i motivi di ricorso, evidenziando che, ai fini della verifica del possesso del requisito della continuità dell'attività professionale, è necessaria la comunicazione tempestiva del reddito conseguito a Cassa Forense, poiché solo attraverso tale adempimento sorge in capo a quest'ultima l'obbligo di revisione dei versamenti effettuati dal professionista nel periodo anteriore al quinquennio che precede la domanda di pensione.
Ciò posto, la Corte di Cassazione richiama l'orientamento giurisprudenziale in base al quale «La L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 19, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della Cassa nazionale forense, individua un distinto regime della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione».
Inerendo il caso di specie alla prima ipotesi delineata, gli Ermellini accolgono il ricorso proposto da Cassa Forense.

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