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25 novembre 2021 Avvocati
L’avvocato può assumere incarichi contro un ex cliente solo su autorizzazione dello stesso

Il vincolo deontologico, che vieta di accettare mandati di questo genere, viene meno solo con l'autorizzazione espressa ed informata dell'ex cliente.

di La Redazione
Con atto inoltrato al COA l'esponente si lamentava della condotta dell'avvocato, il quale, dopo aver rappresentato lui e la moglie nel giudizio di separazione consensuale, aveva assunto la difesa esclusiva dell'ex coniuge in una serie di ulteriori cause promosse nei suoi confronti.
 
L'Autorità apriva il procedimento disciplinare e, dopo aver rilevato l'infrazione, disponeva nei confronti del professionista la sospensione dall'esercizio dell'attività, per il periodo di tre mesi, per violazione dell'art. 68 Codice Deontologico, che vieta l'assunzione di incarichi contro ex clienti, sanzione confermata anche dal CDD a seguito di nuova istruttoria.
 
L'avvocato, avverso il provvedimento, ricorre al CNF indicando come fatto di esclusione dell'illecito la presentazione di un'informativa, ammessa, e quindi conosciuta, dall'esponente in audizione, con la quale lo informava della prosecuzione del rapporto professionale con la sua ex coniuge.
 
L'organo, in risposta alle ragioni del ricorrente, con la sentenza n. 142 del 17 giugno 2021 dichiara il ricorso inammissibile, ribadendo il principio, ampiamente condiviso, secondo cui il divieto di assumere incarichi nei confronti di ex clienti opera a prescindere dalla natura dell'attività svolta, per un periodo di due anni dalla cessazione del rapporto.
Solo l'autorizzazione espressa del cliente può scogliere il vincolo deontologico, scriminante assente nel caso di specie, dato che la conoscenza di una semplice informativa non è sufficiente ad integrare il concetto di autorizzazione.
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