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30 novembre 2021 Deontologia forense
Spetta al COA la valutazione sulla riduzione del numero di udienze richieste al praticante nel primo semestre del 2021
Il CNF rimette all'organo competente la decisione discrezionale per tale periodo, tenuto conto delle difficoltà nello svolgimento dei processi a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria.
di La Redazione

Il COA di Grosseto domanda qual è il numero di udienze che i praticanti devono riportare ai fini della convalida della pratica per il primo semestre del 2021, o, alternativamente, quali altre modalità possano essere indicate, tenuto conto delle difficoltà di partecipazione al processo a causa dell'emergenza.

Il CNF risponde con il parere n. 52 del 2 novembre 2021, richiamando un precedente provvedimento dell'Autorità, del 18 giugno 2021, su una fattispecie simile, e riaffermando quanto segue.

  • Le disposizioni dell'art. 6, comma 3 del D.L. 08/04/2020, n. 22 – che prevedeva per il semestre fino all' 11 maggio 2020 un numero di partecipazione alle udienze inferiore – sono applicabili anche dopo tale termine;
  • Lo scambio di note per la trattazione dei giudizi costituisce una modalità alternativa dalla quale il tirocinante può trarre vantaggio, equiparabile alla redazione del verbale, seppur non considerabile udienza in senso tecnico.

Ne consegue che spetta al COA competente valutare caso per caso, secondo discrezionalità, se convalidare, in via eccezionale, il primo semestre del 2021 in deroga rispetto a quanto stabilito dal D.M. n. 70/2016, tenuto conto delle difficoltà, nel circondario, nello svolgimento delle udienze.

 




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