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21 dicembre 2021 Deontologia forense
Quali sono le conseguenze per l’avvocato che non presenta il modello 5?
L'inadempimento dell'obbligo di inviare alla Cassa la comunicazione annuale comporta la violazione del codice deontologico.
di La Redazione
Il CDD del Veneto comminava ad un legale la sospensione dall'esercizio della professione per due mesi «per aver omesso di inviare tempestivamente alla Cassa Forense l'obbligatoria comunicazione annuale relativa all'anno 2011, relativa al reddito professionale (IRPEF), ed al volume d'affari (IVA) del 2011».
Il legale impugna la tale decisione dinanzi al Consiglio Nazionale Forense lamentando, tra i motivi di doglianza, l'eccessiva severità del provvedimento sanzionatorio. Secondo il ricorrente, «l'omesso invio del modello 5, è già sanzionato sotto il profilo pecuniario in base alla normativa vigente in materia, per cui, sotto quello disciplinare, "merita" l'applicazione di una sanzione meno afflittiva, quale l'avvertimento o la censura».Con sentenza n. 172 del 24 settembre 2021 il Consiglio Nazionale Forense accoglie il predetto motivo rideterminando la sanzione disciplinare inflitta dal CDD del Veneto da sospensione per due mesi a censura.Nelle sue argomentazioni, il CNF afferma che «E' evidente che questo Consiglio Nazionale, in forza dei poteri attribuitigli, può e deve svolgere un apprezzamento circa la congruità della sanzione inflitta e censurata dal ricorrente con i motivi di gravame affidati al ricorso attenendosi alle prescrizioni che l'art. 21 del nuovo Codice Deontologico detta sui parametri generali da osservare nell'individuazione della sanzione più adeguata da applicare alle infrazioni disciplinari».
La rideterminazione della pena trova giustificazione anche nel fatto che lo stesso CDD, pur rilevando la violazione dell'art. 70 (ex art. 16 Cdf), aveva ritenuto insussistente parte delle violazioni e lo stesso avvocato imputato aveva ammesso espressamente le proprie responsabilità con il gravame.
Il legale impugna la tale decisione dinanzi al Consiglio Nazionale Forense lamentando, tra i motivi di doglianza, l'eccessiva severità del provvedimento sanzionatorio. Secondo il ricorrente, «l'omesso invio del modello 5, è già sanzionato sotto il profilo pecuniario in base alla normativa vigente in materia, per cui, sotto quello disciplinare, "merita" l'applicazione di una sanzione meno afflittiva, quale l'avvertimento o la censura».Con sentenza n. 172 del 24 settembre 2021 il Consiglio Nazionale Forense accoglie il predetto motivo rideterminando la sanzione disciplinare inflitta dal CDD del Veneto da sospensione per due mesi a censura.Nelle sue argomentazioni, il CNF afferma che «E' evidente che questo Consiglio Nazionale, in forza dei poteri attribuitigli, può e deve svolgere un apprezzamento circa la congruità della sanzione inflitta e censurata dal ricorrente con i motivi di gravame affidati al ricorso attenendosi alle prescrizioni che l'art. 21 del nuovo Codice Deontologico detta sui parametri generali da osservare nell'individuazione della sanzione più adeguata da applicare alle infrazioni disciplinari».
La rideterminazione della pena trova giustificazione anche nel fatto che lo stesso CDD, pur rilevando la violazione dell'art. 70 (ex art. 16 Cdf), aveva ritenuto insussistente parte delle violazioni e lo stesso avvocato imputato aveva ammesso espressamente le proprie responsabilità con il gravame.