
Non solo la partecipazione a convegni e seminari, ma anche tutte le altre attività delineate dall'art. 13 Regolamento CNF n. 6/2014 devono essere valutate ai fini dell'assolvimento da parte dell'avvocato del dovere di aggiornamento professionale di cui all'art. 13 CDF.
Il COA di Modena deliberava l'apertura di un procedimento disciplinare a carico dell'avvocato per la violazione dell'art. 13 CDF, non avendo egli maturato il minimo dei crediti formativi previsti dal Regolamento per la formazione continua approvato dal CNF il 13.07.2007. Nella sua memoria difensiva, l'avvocato segnalava le numerose pubblicazioni da lui svolte in diverse materie, tra le quali spiccava in particolare una monografia.
In seguito, il COA comunicava all'avvocato che egli aveva sì maturato i crediti formativi per le materie non obbligatorie, ma non anche quelli per le materie obbligatorie, modificando di conseguenza il capo d'incolpazione.
Una volta trasmesso il fascicolo al CDD di Bologna, veniva riconosciuta la responsabilità dell'avvocato per la violazione del citato art. 13, dunque veniva a lui inflitta la sanzione dell'avvertimento.
L'avvocato si rivolge al Consiglio Nazionale Forense.
Con la sentenza n. 200 del 22 novembre 2021, il CNF accoglie il ricorso dell'avvocato, rilevando che dalla documentazione da lui prodotta emerge chiaramente come il COA di Modena fosse a conoscenza della pubblicazione della suddetta monografia.
In tal senso, il Consiglio riconosce e valorizza i crediti formativi derivanti da tale pubblicazione, considerando che si tratta di un'opera di indubbio spessore che tratta di tutti gli argomenti costituenti la cd. materia obbligatoria, spaziando dalla deontologia all'ordinamento e alla previdenza, oltre che dei doveri dell'avvocato in materia di antiriciclaggio e di protezione dei dati personali.
Dunque è chiaro che l'avvocato abbia adempiuto agli obblighi formativi a lui imposti e per questo motivo va assolto da ogni addebito.