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La permanenza dell'iscrizione all'albo dell'avvocato italiano che esercita la professione all'estero, ove ha stabilito la residenza, non richiede il possesso di un indirizzo PEC, tranne nel caso in cui il professionista intenda svolgere la sua attività anche in Italia.
Il COA di Roma chiedeva al CNF di esprimersi sulla possibilità che un avvocato esercente la professione al di fuori del territorio italiano nell'esclusivo interesse di istituzioni europee potesse rimanere iscritto nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici, considerando che fuori dall'Italia la PEC è sostituita con altri sistemi di comunicazione certificata.
Con il parere n. 4 del 4 febbraio 2022, il Consiglio Nazionale Forense riprende innanzitutto il parere n. 13/2016, con il quale ha ritenutopossibile l'iscrizione nell'elenco speciale di un avvocato che esercitava la professione alle dipendenze di un'istituzione dell'Unione europea, nella specie la Banca europea degli investimenti, affermando che tale istituzione appartiene comunque ad un ordinamento giuridico profondamente integrato con il nostro, perseguendo, tra le altre cose, interessi pubblici definiti nei trattati istitutivi e nei protocolli annessi, operando attraverso un patrimonio finanziato integralmente da capitale pubblico ed essendo assoggettata al controllo delle istituzioni europee. Per queste ragioni, essa può certamente rientrare nell'ambito dei soggetti presso i quali è consentito lo svolgimento dell'attività forense.
Ciò posto, il CNF ritiene che se ricorrono nel caso specifico requisiti analoghi, allora l'iscrizione potrà essere mantenuta.
Per quanto riguarda, invece, il requisito del possesso della PEC, il CNF rinvia a quanto già affermato nel parere n. 46/2019, secondo il quale gli avvocati italiani che esercitano la professione all'estero e che lì hanno la loro residenza, possono mantenere l'iscrizione nell'albo del circondario del tribunale presso cui avevano l'ultimo domicilio in Italia, fermo restando l'obbligo di versare il contributo di iscrizione annuale.
Queste sarebbero le uniche condizioni alle quali la legge assoggetta la permanenza dell'iscrizione all'albo, dunque le altre condizioni, tra le quali vi è anche il possesso dell'indirizzo PEC, dovranno risultare soddisfatte solo se l'iscritto intenda svolgere la propria attività professionale anche in Italia.
Consiglio Nazionale Forense, parere n. 4 del 4 febbraio 2022
Il COA di Roma chiede di sapere se possa rimanere iscritto nell’elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici un avvocato che eserciti la professione nell’esclusivo interesse di istituzioni europee, al di fuori del territorio italiano, ove la pec è sostituita da altri sistemi di comunicazione certificata.
Con il parere n. 13/2016, il Consiglio nazionale forense ha ritenuto possibile l’iscrizione nell’elenco speciale di un avvocato che eserciti la professione alle dipendenze di una istituzione dell’Unione europea, in particolare presso la Banca europea degli investimenti, affermando in particolare che: “Essa appartiene dunque ad un ordinamento giuridico che, seppur distinto, è profondamente integrato con il nostro, secondo i principi stabiliti da una consolidata giurisprudenza costituzionale. Essa, inoltre, persegue gli interessi pubblici stabiliti nei trattati istitutivi e nei protocolli ad essa dedicati, mediante un patrimonio finanziato interamente con capitale pubblico, ed è assoggettata al controllo delle istituzioni dell’Unione: essa, pertanto, può rientrare nell’ambito dei soggetti presso i quali è consentito svolgere l’attività ai sensi dell’art. 23 L. 247/2012”.
Ove pertanto ricorrano, nel caso all’esame del COA richiedente, requisiti analoghi, potrà mantenersi l’iscrizione. Per quel che riguarda il requisito del possesso di indirizzo di posta elettronica certificata si rinvia al parere n. 46/2019, a mente del quale: “L’art. 7, comma 5 della legge professionale dispone che «Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all’estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l’iscrizione nell’albo del circondario del tribunale ove avevano l’ultimo domicilio in Italia. Resta fermo per gli avvocati di cui al presente comma l’obbligo del contributo annuale per l’iscrizione all’albo». Queste, pertanto, le uniche condizioni alle quali la legge professionale assoggetta la permanenza dell’iscrizione nell’Albo. Resta inteso che le ulteriori condizioni richiamate nel quesito (domicilio professionale effettivo, indirizzo PEC e polizza assicurativa per responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione) dovranno essere soddisfatte qualora l’iscritto intenda svolgere attività professionale anche in Italia. In tal senso, cfr. i pareri n. 5/2019 e 62/2018”.