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5 aprile 2022 Avvocati
Sanzione disciplinare per l’avvocato che omette di fatturare i compensi
Il professionista ha l'obbligo di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione delle somme, restando irrilevante l'eventuale ritardo nell'adempimento in parola.
di La Redazione
Il COA competente condannava un professionista alla sospensione dall'esercizio della professione per due mesi, per aver egli, tra più condotte, riscosso dei compensi professionali mediante assegno circolare senza tuttavia ottemperare agli adempimenti previdenziali e fiscali obbligatori.
Proposto senza risultati ricorso in Cassazione, avverso le sentenza del CNF che dichiarava tardiva l'impugnazione precedentemente proposta, il processo viene riassunto dall'avvocato davanti al Consiglio. In questa sede, tra più motivi, viene censurata l'applicazione della sanzione irrogata, ritenuta eccessiva rispetto all'infrazione, tenuto anche conto del fatto che il professionista aveva successivamente posto rimedio alla mancata fatturazione.
Il CNF, accogliendo parzialmente il ricorso con sentenza n. 210 del 30 novembre 2021, ha ricordato sul punto che, secondo Codice deontologico, «l'avvocato ha l'obbligo .. di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l'eventuale adempimento tardivo, non preso in considerazione dal codice deontologico, quand'anche effettuato in virtù di strumenti legislativi tipici eventualmente applicati, quali il c.d. ‘ravvedimento operoso'».
Presupposto ciò, la giurisprudenza ha poi aggiunto che la sanzione che discende dalla violazione «deve tener conto di tutte le circostanze e deve essere emessa dopo aver valutato globalmente il comportamento dell'avvocato, così come di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l'unica nell'ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere» La misura punitiva, pertanto, non può consistere nel cumulo di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato.
Per tali motivi, tenuto conto dell'assenza di danno alla parte assistita e che l'adempimento tardivo non è addebitabile ad un “subdolo escamotage", deve essere irrogata la sanzione più lieve della censura.