
Il CNF, infatti, ha più volte affermato che l'avvocato è tenuto ad informare l'assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli quando lo reputa opportuno ed ogni volta che il cliente ne faccia richiesta.
Il procedimento disciplinare si avvia a causa di una serie di esposti presentati da una donna al COA di Lecce, presso il quale era iscritto l'avvocato al quale ella aveva conferito mandato professionale per il recupero di alcuni premi assicurativi e dal quale non aveva mai ricevuto notizia sull'avvenuto espletamento degli incarichi.
Il COA invitava l'avvocato a depositare gli atti in suo possesso e poi inviava allo stesso copia dell'esposto, invitandolo a presentare le sue controdeduzioni. Tuttavia, entrambe le raccomandate venivano restituite al mittente per compiuta giacenza, dunque, visto il silenzio dell'iscritto, su sollecitazione dell'esponente il procedimento veniva trasmesso al CDD, il quale deliberava nei confronti del professionista la sanzione disciplinare della censura in quanto egli, dopo avere ricevuto l'incarico, non aveva provveduto ad informare la cliente.
L'avvocato, dal canto suo, si giustificava facendo riferimento ad alcuni impedimenti dovuti al proprio stato di salute e al fatto di avere affidato all'ex collega di studio il compito di intrattenere contatti con l'esponente.
Con la sentenza n. 253 del 30 dicembre 2021, il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso dell'avvocato, rilevando come dalla testimonianza dell'ex collega di studio fosse emerso che ella aveva intrattenuto contatti con la cliente in questione solo fino alla cessazione del suo rapporto di collaborazione professionale, senza sapere cosa fosse successo dopo.
Il CNF conferma dunque la sanzione disciplinare inflitta al ricorrente alla luce della giurisprudenza dello stesso Consiglio che ha più volte affermato che:
- «L'avvocato è tenuto a dare notizie al cliente sullo svolgimento del mandato affidatogli, altrimenti pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del rapporto di fiducia che si deve instaurare tra il professionista ed il suo cliente e, nel complesso, lesivo del prestigio e del decoro dell'intera classe forense»;
- «L'avvocato è tenuto ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta».
Confermata, dunque, la violazione dell'art. 27, comma VI, Codice deontologico forense.